In considerazione di una serie di dubbi, sollevati dall’ANCI e da un Comune, sul consolidamento dei conti da parte degli enti locali, si è espressa la Commissione ARCONET nella riunione del 17 luglio 2019 recentemente pubblicata sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze. I dubbi nascono dal principio contabile applicato 4/4 concernente il bilancio consolidato il quale prevede che costituiscono, tra gli altri, il gruppo amministrazione pubblica gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha, nell’ambito dei requisiti previsti, “il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda“.
Sull’obbligo o meno del consolidamento delle ex IPAB
L’ANCI, che ha posto il quesito alla Commissione, precisa in via preliminare come il principio contabile del bilancio consolidato prevede che rientrino in linea di principio le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni. Tra queste associazioni e fondazioni di diritto privato rientrano le ex IPAB derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207. Tuttavia, evidenzia l’ANCI, nel recente decreto semplificazioni (d.l.125/2018) è stato inserito, in sede di conversione, l’art. 11-sexies (Disposizioni urgenti in materia di enti del Terzo settore) il quale prevede che all’art. 4, c. 3 D.Lgs. 112/2017 e all’art. 4, c. 2 D.Lgs. 117/2017 venga aggiunta una norma interpretativa sull’esclusione delle associazioni e fondazioni di diritto privato ex IPAB dall’ambito di applicazione della norma, in quanto la nomina degli amministratori da parte della Pubblica Amministrazione di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza e non si configura, quindi, come mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo dell’ente pubblico.
In relazione al quesito posto la Commissione condivide la seguente risposta:
“In risposta al vostro quesito si prende atto che, in forza della previsione normativa dell’art. 11 sexies del D.L. 135/2018, convertito in Legge n. 12 dell’11 febbraio 2019, per le Fondazioni ex Ipab (derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207) “la nomina degli amministratori da parte della Pubblica Amministrazione di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza e non si configura, quindi, come mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo dell’ente pubblico.” Ciò premesso permane un multistrato normativo che richiede, al fine di verificare se una ex Ipab deve essere inclusa o meno nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP), l’attento esame dell’atto costitutivo e dello statuto al fine di verificare se, fermo rimanendo che la nomina degli amministratori da parte della Pubblica Amministrazione non si configura quale controllo pubblico per le fondazioni ex IPAB facenti parte del terzo settore, sussista almeno una delle altre condizioni previste dalla disciplina di cui al d.lgs. n. 118 del 2011 e successive correzioni e integrazioni (ad esempio l’obbligo di ripianare i disavanzi)”.
La questione dell’Unione dei Comuni
Altro quesito posto, questa volta posto da un Comune con abitanti maggiori di una unione di comuni, riguarda l’obbligo o meno di dover procedere al consolidamento dei conti dell’Unione in considerazione al dubbio della corretta definizione di “ente strumentale” definito dal principio contabile.
Anche in questo caso la risposta della Commissione è stata la seguente:
“In risposta al vostro quesito, richiamato anche l’art. 2 comma 1 del d.lgs. n.267 del 18 agosto del 2000 che considera le unioni di comuni enti locali e, pertanto, tenute al rispetto del d.lgs. n. 118 del 2011 e successive correzioni e integrazioni compresa la redazione del bilancio consolidato, la Commissione ARCONET ha concordato che le Unioni dei Comuni non sono enti strumentali di cui all’articolo 11-ter del d.lgs. n. 118 del 2011”.
In conclusione, pertanto, il comune di che ha posto il quesito non è tenuto ad includere il bilancio dell’Unione dei Comuni nel proprio bilancio consolidato di cui all’art. 11 –bis del citato d.lgs. n. 118.
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