Blocco della spesa per gli enti locali che calcolano con abbattimento il fondo crediti a consuntivo

22 Febbraio 2019
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L’abbattimento previsto nel calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione non può essere utilizzato anche in fase di consuntivo, secondo un orientamento ormai consolidato dei giudici contabili. La Corte del conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia (tra le tante delibera n.6/2019) in sede di verifica, obbliga l’ente locale inadempiente al corretto calcolo a consuntivo al blocco della spesa fino alla correzione degli importi mancanti se hanno generato disavanzo non ripianato.

La verifica

Nel primo anno del passaggio ai principi della contabilità armonizzata, un comune ha calcolato il fondo crediti di dubbia esigibilità effettuando anche a consuntivo un abbattimento del 36% per i residui riferiti alla competenza 2015, utilizzando la medesima percentuale in sede di stanziamento del FCDE nel bilancio di previsione.

Il Collegio contabile evidenzia che la giurisprudenza contabile ha chiarito, in ordine alla facoltà di abbattere al 36% la quota dei residui attivi derivanti dall’esercizio 2015 ai fini dell’accantonamento del FCDE al 31 dicembre 2015, l’inapplicabilità della suddetta riduzione, sia con riferimento a tutti i residui attivi riportati, sia, come nel caso di specie, ai residui della sola competenza 2015. Tale operazione, infatti, è da ritenersi scorretta nel caso in cui il calcolo sia stato effettuato sulla base del calcolo ordinario, così come sostenuto dal Comune, essendo detta facoltà dell’abbattimento dal legislatore solo in sede di redazione del bilancio di previsione. I principi contabili, infatti, prevedono che nel conto consuntivo la quantificazione della quota di risultato di amministrazione accantonata a FCDE è determinata applicando «all’importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell’esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti», il complemento a 100 della media del rapporto tra incassi in conto residui e importo dei residui attivi all’inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. La legge 23.12.2014 n. 190, ha integrato il principio contabile applicato di cui all’allegato 4/2 prevedendo che con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell’importo dell’accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l’ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all’articolo 36, e al 55 per cento, se l’ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all’75 per cento, nel 2019 è pari almeno al 85% e nell’anno 2020 è pari almeno ad una quota del 95 per cento. In altri termini, il comma 509, così come modificato dalla Legge di bilancio 2018, ha – limitatamente al bilancio di previsione – consentito all’ente locale di scegliere se adeguarsi immediatamente o solo progressivamente alle prescrizioni del principio contabile in materia di FCDE.

Ora, precisa il Collegio contabile, anche se l’espressione impiegata dal legislatore potrebbe essere fonte di equivoci interpretativi, questa Sezione ritiene che, per giungere ad una soluzione contraria (ossia di acconsentire un abbattimento della consistenza del fondo anche a consuntivo), non possa invocarsi il DM 20.05.2015 laddove ha integrato il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria aggiungendo l’inciso «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio» alla frase «In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l’ente accantona nell’avanzo di amministrazione l’intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio». Inoltre, l’inciso «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio» vada riferito alla facoltà degli enti locali (per il quadriennio 2015-2018) di adottare il c.d. metodo semplificato per la costituzione del FCDE, non alla facoltà – prevista ora, dopo l’entrata in vigore della legge di bilancio 2018, per il periodo 2015/2020 – di abbattere (fino alle percentuali indicate per il bilancio di previsione) la consistenza del FCDE a consuntivo calcolato secondo il metodo ordinario.

La correzione dell’errore e le conseguenze

Nel caso dell’ente locale esaminato, precisa il Collegio contabile, la sottostima del FCDE al 31 dicembre 2015 ha determinato un minor accantonamento di circa 6 Milioni di euro incidendo in maniera determinante sulla quantificazione del risultato di amministrazione. Infatti, a fronte di una parte “disponibile” dell’avanzo, pari a circa 2 Milioni di euro registrato ufficialmente nel rendiconto 2015, il comune se avesse correttamente quantificato il FCDE avrebbe registrato un disavanzo pari a circa 4 milioni di euro.

Stante la rilevanza dell’importo da correggere, il Collegio contabile invita l’ente locale ad adottare le misure correttive idonee a superare definitivamente le rilevate criticità, nonché calcolare correttamente e nel rispetto dei principi contabili armonizzati, il FCDE da accantonare nel risultato d’amministrazione al 31 dicembre 2018 (effetto dell’ordinaria e annuale attività di revisione dei residui attivi, preliminare all’approvazione del rendiconto). In caso di accertato disavanzo, sarà necessario predisporre un piano di recupero secondo le modalità e termini previsti dalla vigente normativa. A tale fine, l’art. 188-quater del TUEL stabilisce che agli enti locali che presentino, nell’ultimo rendiconto deliberato, un disavanzo di amministrazione (ovvero debiti fuori bilancio, ancorché da riconoscere), nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo (o del riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio), “… è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi …”.

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