Il punto B.1.4 ha chiarito la portata della deroga al Patto prevista dall’art. 1, c. 94, della legge n. 220/10, riguardante le risorse statali e le relative spese sostenute da province e comuni per l’attuazione delle ordinanze emanate dal presidente del consiglio a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, precisando che possono essere detratte le sole spese a valere su risorse registrate dopo l’1/1/2009 (analoga precisazione viene operata rispetto alle deroghe per i grandi eventi e per le spese finanziate da risorse Ue).
In molti casi, però, le relative entrate sono state incassate ben prima di tale data, ma gli interventi di ripristino sono ancora in corso. È quanto accade, per esempio, per i comuni piemontesi vittime dell’alluvione del ’94, che in queste settimane hanno quindi lanciato un grido d’allarme.
Di solito, in caso di calamità, stato e regioni, per fronteggiare in tempi brevi l’emergenza, stanziano risorse che vengono anticipate agli enti locali mediante il meccanismo dell’acconto.
I comuni, però, per poter effettivamente spendere tali risorse, devono mettere in moto le complesse procedure previste per le pubbliche amministrazioni, con il risultato che spesso il pagamento slitta ad un esercizio diverso da quello in cui le corrispondenti entrate sono state incassate.
È un effetto contabile che il nuovo principio della competenza finanziaria, previsto dal decreto legislativo n. 118/11 sull’armonizzazione contabile (di cui sta per partire la sperimentazione) punta a eliminare: le entrate incassate e non spese finiscono nell’avanzo di amministrazione, che rappresenta una posta irrilevante ai fini del Patto, per cui le spese che esso finanzia peggiorano il saldo del Patto.
Per evitare che lo sfasamento fra entrate e spese penalizzasse ulteriormente i territori già duramente colpiti da eventi calamitosi è stata prevista la ricordata deroga, che ora, però, rischia di perdere parte della sua efficacia a fronte dell’interpretazione del Mef.
Un’interpretazione, peraltro, che pare sfornita di qualsiasi aggancio nella normativa vigente per il 2011.
La disposizione sopra richiamata, infatti, espressamente precisa che l’esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle relative risorse, senza alcun limite temporale. È solo con la legge di stabilità 2012 (legge 183/11, art. 32, c. 7) che la nuova regola viene codificata, per di più riferendola al 2008 e non al 2009. Insomma, un bel pasticcio che necessita di essere risolto in tempi brevi.
Matteo Barbero
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