Calcolo del FCDE con il metodo semplificato e impatto sull’esercizio 2019

13 Marzo 2019
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Secondo i principi contabili di cui all’all.4/2 al d.lgs.118/2011 agli enti locali è stata data facoltà di poter calcolare, nel conto consuntivo il fondo crediti di dubbia esigibilità con il così detto metodo semplificato.

Il calcolo del metodo semplificato

Le motivazioni, contenute nel principio contabile, prevedono che per effetto della gestione ordinaria che, annualmente, comporta la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o  cancellazione dei vecchi crediti, lo stock complessivo dei residui attivi tende ad essere sostanzialmente stabile nel tempo.

Pertanto, se l’ammontare dei residui attivi non subisce significative variazioni nel tempo, anche la quota del risultato di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità tende ad essere stabile e, di conseguenza, gran parte dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità effettuato annualmente nel bilancio di previsione per evitare di spendere entrate non esigibili nell’esercizio, non è destinato a confluire nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità. Infatti, prosegue il principio contabile, se i residui attivi sono stabili nel tempo, nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità confluisce solo la parte del fondo accantonato nel bilancio di previsione di importo pari agli utilizzi del fondo crediti a seguito della cancellazione o dello stralcio dei crediti dal bilancio. Tuttavia, in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che hanno determinato l’esigenza di rendere graduale l’accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto relativo all’esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:

+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce

– gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti

+ l’importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce

Chiude il principio contabile con la seguente avvertenza: l’adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto  della situazione finanziaria complessiva dell’ente e del rischio di rinviare oneri all’esercizio 2019.

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Girolamo Simonato – Federico Cesarin | 2019 Maggioli Editore

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