Il MEF con con la
risoluzione n. 3 del 20 luglio 2023 ha specificato che per l’impianto pubblicitario contenente più messaggi, anche riferiti a soggetti diversi, la superficie da assoggettare al Cup è quella dell’intero impianto oggetto della concessione.
Strutture fisse, cornici, supporti di sostegno ed elementi decorativi, i quali non posseggono effetti pubblicitari, vanno esclusi dalla superficie su cui determinare il canone (articolo 1, comma 816,
legge di bilancio, n. 160/2019).
Nei casi in cui il mezzo pubblicitario è provvisto di elementi che non posseggono alcun effetto pubblicitario, questi vanno esclusi dalla superficie su cui determinare il Cup. Considerare, infatti, come superficie da assoggettare al canone quella di strutture che hanno la funzione di mero supporto strumentale appare contrario allo spirito del comma 819, lettera b, del Bilancio 2020, che come presupposto al pagamento del canone pone solo il messaggio pubblicitario.
Le stesse considerazioni, valgono anche per i casi in cui la diffusione di un messaggio pubblicitario, vengono utilizzati oggetti o strutture che non costituiscono mezzi pubblicitari veri e propri, come gli impianti pubblicitari di servizio.
A supporto del chiarimento, poi, richiama la giurisprudenza di legittimità, che in materia di imposta comunale sulla pubblicità, ha individuato un principio applicabile anche al Cup, secondo cui la superficie imponibile da prendere a base per il calcolo dell’importo dovuto deve essere quella “… dell’intera superficie dell’installazione pubblicitaria, comprensiva anche della parte non coperta dal marchio, solo se quest’ultima abbia, per dimensioni, forma, colore, ovvero per mancanza di separazione grafica rispetto all’altra, le caratteristiche proprie o della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario” (cfr Cassazione, pronunce nn. 7031/2002 e 8427/2017).
Nell’ipotesi in cui l’impianto pubblicitario contenga più messaggi, anche riferiti a soggetti diversi, la superficie da assoggettare al Cup è quella dell’intero impianto oggetto della concessione o dell’autorizzazione (comma 825).
In tali ipotesi, il canone è dovuto dal titolare del provvedimento di concessione o di autorizzazione, anche quando siano esposti messaggi pubblicitari riferiti a soggetti diversi. Se ci sono più “titolari” il canone deve essere liquidato distintamente, commisurandolo alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico che è nella disponibilità di ciascuno di essi.
Nel caso in cui il detentore o i detentori del mezzo pubblicitario non assolvano l’obbligo, scatta la solidarietà del “pubblicizzato”, il quale è sempre obbligato se la pubblicità è abusiva (comma 823).
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