CCNL Funzioni Locali 2019-2021, l’approvazione finale: FOCUS OPERATIVO

17 Novembre 2022
Modifica zoom
100%

Il 16 novembre 2022 l’Aran e i sindacati hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il triennio 2019-2021, relativo ai circa 430.000 dipendenti del Comparto delle Funzioni locali.

Sono molto soddisfatto – dichiara il presidente dell’ARAN, Antonio Naddeo – per la firma di un contratto così importante per 430mila dipendenti di Comuni, Province e Regioni. Una trattativa lunga ma che ha portato a un risultato importante per l’intera categoria e per gli Enti che hanno visto riconosciute le loro specificità organizzative e gestionali.”

Viene sottoscritto il testo finale del CCNL Funzioni Locali 2019/2021. Dopo la sottoscrizione dello scorso 4 agosto 2022, l’autorizzazione da parte del Consiglio dei ministri e il via libera da parte della Corte dei conti, il nuovo contratto che regola il lavoro dei dipendenti impiegati presso le Funzioni Locali del pubblico impiego (Enti locali, Regioni e camere di commercio) può finalmente divenire esecutivo. L’entrata in vigore dei contenuti del CCNL si concretizzerà operativamente nell’ultima busta paga (aumenti e arretrati) dell’anno. La congiunzione di fattori che nel mese di dicembre condurrà agli aumenti in busta paga pubbliche è il frutto del lungo stallo contrattuale, superato solo nella primavera 2021 dall’allora ministro per la PA Renato Brunetta con il Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale e gli atti di indirizzo per i rinnovi. Ma è certo che dopo i negoziati che hanno impegnato ARAN e sindacati del 2021-22 il rinnovo giunge come un toccasana nel pieno della tempesta dell’inflazione, ma solo per una casuale coincidenza temporale.

 

CCNL Funzioni Locali: le novità in sintesi

Ecco un elenco per punti di quello che cambierà per i dipendenti degli Enti locali: le numerose e rilevanti innovazioni sugli aspetti salienti del trattamento normo-economico del personale:

– Incremento retributivo medio del comparto è di 100,27 euro mensili per tredici mensilità (APPROFONDIMENTO) considerando anche le risorse aggiuntive dello 0,55% e 0,22%, l’incremento mensile arriva a 117,53 euro. Gli arretrati medi del contratto sono pari a poco meno di 1.900 euro.

– Revisione del sistema di classificazione del personale adeguandolo alle peculiari esigenze organizzative e gestionali degli enti. A completamento del sistema di classificazione, è prevista una rivisitazione del sistema degli incarichi di posizione organizzativa e di elevata qualificazione, che ne aumenta la rilevanza.

– Nuovo regime delle progressioni economiche orizzontali che prevede “differenziali stipendiali” ,da intendersi come incrementi stabili del trattamento economico, finalizzati a remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti, nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell’area di classificazione.

– Nuova Sezione per le professioni ordinistiche nella quale viene ricompreso il personale le cui mansioni richiedono obbligatoriamente l’iscrizione a Ordini professionali.

– Il sistema delle relazioni sindacali vede una importante revisione nella prospettiva di un ampliamento del rilievo dei moduli partecipativi dell’informazione e del confronto e con la valorizzazione dell’Organismo paritetico per l’innovazione.

– Modifiche sostanziali ad alcuni istituti del rapporto di lavoro, ricercando un equilibrato rapporto tra l’estensione dei diritti dei lavoratori e la salvaguardia delle esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti.

– Nuova disciplina del lavoro a distanza nelle due tipologie di lavoro agile, previsto dalla legge 81/2017 e lavoro da remoto, che sostituiscono la precedente tipologia del telelavoro.

Le modifiche all’ordinamento professionale del personale

Particolarmente rilevanti le innovazioni in materia di ordinamento professionale dei dipendenti degli Enti locali; in tale ambito:

a) è stata operata una revisione del sistema di classificazione del personale articolandolo in quattro aree che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali denominate, rispettivamente:

  • Area degli Operatori;
  • Area degli Operatori esperti;
  • Area degli Istruttori;
  • Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione

b) è stata prevista, nel rispetto di determinati presupposti, la possibilità per il personale di effettuare la progressione tra le aree, dettando disposizioni differenti per il periodo transitorio (fino al 2025) e per il periodo a regime;
c) è stato delineato un nuovo regime delle progressioni economiche orizzontali prevedendo “differenziali stipendiali” da intendersi come incrementi stabili del trattamento economico, finalizzati a remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti, nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell’area di classificazione;
d) è stata prevista una rivisitazione del sistema degli incarichi di posizione organizzativa e di elevata qualificazione, aumentandone la rilevanza.

 

Il nuovo sistema per le progressioni economiche all’interno delle aree

Il contratto delinea un nuovo regime delle progressioni economiche orizzontali prevedendo “differenziali stipendiali” da intendersi come incrementi stabili del trattamento economico, finalizzati a remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti, nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell’area di classificazione. L’attribuzione dei “differenziali stipendiali”, che si configura come progressione economica all’interno dell’area ai sensi dell’art. 52 comma 1-bis del d.lgs. n. 165/2001, non determina l’attribuzione di mansioni superiori, avviene mediante procedura selettiva di area.
Gli importi, distinti per ciascuna area, sono fissi e non progressivamente crescenti, prevedendosi nella Tabella A anche per ciascuna Area professionale il numero massimo di differenziali stipendiali percepibili.

Fonte: ilpersonale.it

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento