Con la circolare n.15 del 15 marzo 2022 il Ministero dell’Economia ha certificato il raggiungimento degli obiettivi complessivi del pareggio di bilancio degli enti territoriali, sulla base dei dati del bilancio di previsione 2021-2023 (trasmessi da 7.769 comuni su 7.904 comuni tenuti all’invio; 84 province su 86 province tenute all’invio e tutte le città metropolitane e le regioni e province autonome) e dei dati dei conti consuntivi 2020 (trasmessi da 7.786 comuni su 7.903 comuni tenuti all’invio; 84 province su 86 province tenute all’invio; tutte le città metropolitane e le regioni e province autonome. Ha, pertanto, concluso sul rispetto degli enti territoriali all’obbligo del pareggio di bilancio.
La questione del pareggio di bilancio
Già con la circolare n.5 del 9 marzo 2020, il MEF ha fornito indicazioni a seguito del dubbio, sollevato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti, nella deliberazione n.20/2019, dove è stato affermato che “Gli enti territoriali hanno l’obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall’art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012)”, precisando successivamente che “I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall’ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei d.lgs. n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall’art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all’accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento”. Si ricorda come la Commissione ARCONET abbia avuto modo di precisare che il Risultato di competenza (W1) e l’Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l’Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell’esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l’obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell’Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l’effettiva capacità dell’ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.
Si ricorda, inoltre, come la Corte dei conti della Lombardia (deliberazione n. 58/2021), non in accordo con il MEF abbia precisato che “in assenza di intese regionali o patti nazionali che permettano all’ente che intende finanziare un investimento mediante il ricorso al debito di acquisire “spazi finanziari” da altri enti della medesima regione o dallo Stato, l’onere di conseguire il “pareggio” richiesto dall’art. 9 della legge n. 243 del 2012 ricade interamente sul singolo ente territoriale (nonché su tutti gli altri enti territoriali della regione), restringendo la possibilità di contrarre mutui o altre forme di indebitamento (effetto che, invero, risulta attenuato dalla possibilità di utilizzare, in aderenza ai principi affermati dalla Corte costituzionale, risultato di amministrazione e fondo pluriennale vincolato, in cui confluiscono anche le entrate da indebitamento, ove non impegnate o non imputate, nel medesimo esercizio, a copertura di spese di investimento)”.
La nuova circolare del MEF
L’analisi del MEF, al fine di verificare ex ante e ex post il raggiungimento del pareggio di bilancio, ha precisato quanto segue.
Al fine di verificare ex ante, a livello di comparto, quale presupposto per la legittima contrazione di debito ai sensi dell’ articolo 10 della legge n. 243 del 2012, il rispetto degli equilibri di cui all’articolo 9 della medesima legge, così come declinato al primo periodo del comma 1-bis (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali) e, di conseguenza, il rispetto della sostenibilità del debito (in caso di accensione prestiti da parte del singolo ente) a livello regionale e nazionale, il MEF ha provveduto a consolidare i dati di previsione riferiti agli anni 2021-2023 degli enti territoriali per regione e a livello nazionale trasmessi alla BDAP, riscontrando, negli anni 2022-2023, il rispetto, a livello di comparto, dell’articolo 9 della legge n. 243 del 2012, così come declinato al primo periodo del comma 1-bis (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali).
Mentre, in merito alla verifica ex post, a livello di comparto, il rispetto dei richiamati equilibri, la Ragioneria Generale dello Stato ha esaminato i dati dei rendiconti 2020 degli enti territoriali trasmessi alla BDAP (Banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni) riscontrando il rispetto, a livello di comparto, del saldo di cui al citato articolo 9.
Conclusioni
In ragione del rispetto per gli anni 2022 e 2023, in base ai dati dei bilanci di previsione 2021-2023, a livello di comparto, dell’equilibrio di cui al richiamato articolo 9, comma 1-bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), si ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall’articolo 10 della richiamata legge n. 243 del 2012, per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel richiamato biennio 2022-2023.
Scarica la circolare 15/2022 del MEF
Corso on-line in diretta
Il rendiconto degli Enti Locali
La chiusura del ciclo di programmazione
e la misurazione dei risultati
a cura di Francesco Cuzzola
martedì 22 marzo 2022 ore 10.00 – 12.00
Il ciclo della programmazione si chiude con il rendiconto e, a seguire, con il conto economico, lo stato patrimoniale sino al bilancio consolidato.
Il corso affronta le criticità relative alla predisposizione della rendicontazione, con particolare attenzione
– alla valutazione dei risultati di gestione;
– alla composizione del risultato di amministrazione;
– al Fondo crediti di dubbia esigibilità;
– al Fondo rischi;
– agli altri accantonamenti;
– ai vincoli di bilancio.
Sarà inoltre evidenziato il raccordo tra contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale, per giungere al consolidamento dei conti. Attraverso le apposite funzionalità della piattaforma sarà possibile porre domande e quesiti al docente.
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