Certificazioni del bilancio di previsione 2012

23 Marzo 2012
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Decreto Ministero dell’Interno del 16 marzo 2012
Modalità relative alle certificazioni del bilancio di previsione 2012 delle province, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni.

IL DIRETTORE CENTRALE

Visto l’art. 161, comma 1 del testo unico della legge sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale gli enti locali redigono apposita certificazione sui principali dati del bilancio di previsione, con modalità da fissarsi con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con l’Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e l’Unione delle province d’Italia (U.P.I.);

Visto il comma 2 del medesimo articolo, in base al quale le modalità della certificazione sono stabilite tre mesi prima della scadenza di ogni adempimento, con decreto del Ministro dell’interno;

Visto il decreto del Ministro dell’interno del 21 dicembre 2011, pubblicato nella gazzetta ufficiale n 304 del 31 dicembre 2011, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2012; Visto il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e il decreto legislativo 8 maggio 2011 n. 68 concernenti rispettivamente disposizioni in tema di federalismo fiscale di comuni e di regioni e province;

Visto il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214;

Ravvisata la necessità di fissare modalità e termini di compilazione e presentazione del certificato relativo al bilancio di previsione dell’anno 2012;

Considerato che le esigenze di coordinamento statistico ed informativo richiedono l’acquisizione delle certificazioni contabili anche da parte degli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia, della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano – nelle quali vige una disciplina autonoma in materia di contabilità e bilanci degli enti locali – per studi ed applicazioni di disposizioni normative;

Vista la proposta con la quale la regione Valle d’Aosta ha indicato le sezioni (quadri) del certificato che gli enti della stessa regione sono tenuti a compilare;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, che l’atto da adottare nella forma del presente decreto consiste nella approvazione di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Sentite l’Associazione nazionale dei comuni italiani e l’Unione delle province d’Italia;

Considerata, come per lo scorso anno, l’esigenza di acquisire i dati da tutti gli enti locali per posta elettronica certificata e firma digitale dei sottoscrittori del documento per garantire la necessaria celerità, nonché in applicazione alle disposizioni di cui all’articolo 27 del decreto legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 concernenti la riduzione dell’utilizzo della carta;

DECRETA

Art. 1 – (Approvazione modelli di certificazione, soggetti tenuti agli adempimenti e termini per la trasmissione)

1. Sono approvati i modelli di certificato del bilancio di previsione per l’anno 2012, allegati al presente decreto, che gli enti locali sono tenuti a predisporre e trasmettere entro il 31 luglio 2012.
2. I comuni e le comunità montane della regione Valle d’Aosta sono tenuti a compilare e trasmettere esclusivamente le sezioni (quadri) del certificato di cui all’allegato tecnico.

Art. 2 – (trasmissione dei certificati tramite posta elettronica certificata)

1. La trasmissione del certificato dovrà avvenire, per tutti gli enti locali, esclusivamente tramite posta elettronica certificata e firma digitale dei sottoscrittori e, pertanto, non è più prevista alcuna trasmissione per via cartacea.
2. Ai fini della predisposizione del certificato non è più richiesta l’omologazione ministeriale del software, fermo restando l’esigenza di attenersi accuratamente a tutte le indicazioni e istruzioni previste nel presente decreto.

Art. 3 – (Istruzioni per la trasmissione)

1. Gli enti locali utilizzeranno le credenziali informatiche (userid e password) già richieste e ricevute in occasione della trasmissione delle precedenti certificazioni di bilancio ai fini dell’autenticazione all’apposito sistema tramite il sito della finanza locale www.finanzalocale.interno.it/ser/tbel_intro.html .
2. Gli enti locali trasmetteranno tramite posta elettronica certificata, entro il 31 luglio 2012, alla Direzione centrale della finanza locale all’indirizzo di posta elettronica finanzalocale.prot@pec.interno.it:
– il file contenente i dati del certificato firmato digitalmente in formato xml;
file, sempre in formato xml, concernente le informazioni riguardanti il tipo di certificato (certificato preventivo o certificato al rendiconto), l’anno di riferimento dello stesso, nonché i dati identificativi dei soggetti referenti per la trasmissione del certificato, individuati nel Segretario dell’ente e/o nel Responsabile del servizio finanziario.
3. Dopo l’avvenuta trasmissione, gli enti riceveranno comunicazione circa il buon esito della stessa o l’eventuale messaggio di errore sulla stessa casella di posta elettronica certificata, per cui la sola ricevuta di invio della certificazione tramite posta elettronica certificata non è sufficiente ad assolvere l’adempimento.

Art. 4 – (Adempimenti circa la trasmissione, specifiche tecniche e prescrizioni a carattere generale)

1. I dati finanziari delle certificazioni devono essere espressi in euro e vanno riportati con doppio “zero” dopo la virgola e l’arrotondamento dell’ultima unità è effettuato per eccesso, qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque e per difetto, qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

Art. 5 – (Sottoscrizione della certificazione )

1. Il Segretario, il responsabile del servizio finanziario nonché l’organo di revisione economico- finanziaria provvederanno a sottoscrivere, con firma digitale, la certificazione.

Art. 6 – (Divulgazione dei dati)

1. I dati delle certificazioni del bilancio di previsione per l’anno 2012 verranno divulgati sulle pagine del sito internet della Direzione centrale della finanza locale www.finanzalocale.interno.it.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

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