Chi fa e chi controlla l’operazione di “parifica” dei conti degli agenti contabili

Tutti gli agenti contabili (di diritto, di fatto, interni ed esterni) sono obbligati a rendere il conto annuale delle attività svolte all’Amministrazione di appartenenza e/o all’Ente di riferimento.

17 Febbraio 2022
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Tutti gli agenti contabili (di diritto, di fatto, interni ed esterni) sono obbligati a rendere il conto annuale delle attività svolte all’Amministrazione di appartenenza e/o all’Ente di riferimento.

I riferimenti normativi sono i seguenti:

– Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 93 “2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti”.

– Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, punto 4.2:
“4.2 Gli incaricati della riscossione assumono la figura di agente contabile e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, a cui devono rendere il conto giudiziale….
Agli stessi obblighi sono sottoposti tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, si ingeriscono, di fatto, negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti….

L’economo, così come gli altri agenti contabili, sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti..”. La procedura della resa del conto da parte degli agenti contabili è disciplinata dall’art. 233 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118 e dal Codice di giustizia contabile di cui al D.Lgs. 26/8/16, n. 174. I modelli contabili da utilizzare sono definiti dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194. Infatti, l’art. 227, comma 6 ter, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dispone: “I modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194. Tali modelli sono aggiornati con le procedure previste per l’aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.” Nell’ambito della complessa procedura della resa del conto da parte degli agenti contabili, si distinguono due fasi iniziali: la presentazione del conto annuale e la parificazione dei conti. Vediamo assieme le caratteristiche fondamentali.

1) PRESENTAZIONE DEL CONTO ANNUALE (30 GENNAIO)

– entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario (art. 233, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; termine così modificato dall’art. 2 quater del DL 7/10/08, n. 154, conv. nella L. 4/12/08, n. 189), il tesoriere, l’economo e gli altri agenti contabili devono rendere il conto della propria gestione all’Ente, utilizzando i modelli definiti, rispettivamente, dall’allegato n. 17 del D. Lgs. 118/2011 e dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194.
Di norma, i regolamenti di contabilità indicano quale destinatario dell’adempimento il responsabile del servizio finanziario dell’ente o il responsabile del procedimento per il deposito del conto degli agenti contabili presso la Corte dei Conti ex art. 139, comma 2, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.

2) PARIFICAZIONE DEI CONTI (IN SEDE DI RENDICONTO)

– la parificazione dei conti degli agenti contabili consiste in una procedura che avviene in un momento immediatamente successivo alla consegna (entro gennaio) dei conti degli agenti contabili;

-i conti degli agenti contabili (in primis quello del tesoriere dell’ente) rientrano per forza di cose nel più ampio processo di rendicontazione generale annuale dell’Ente.
Ciò avviene con la c.d. operazione di “parificazione dei conti”.

Tale operazione è definita nel punto 4.2 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, punto 4.2:
“…L’operazione di “parificazione” consiste nella verifica dell’avvenuto rispetto delle norme previste dall’ordinamento e dal regolamento di contabilità dell’ente e nella corrispondenza delle risultanze del rendiconto con quelle della contabilità dell’ente….”.In pratica, nella fase di parificazione dei conti, il Responsabile del servizio finanziario verifica:
– la coincidenza delle anticipazioni iniziali in entrata nei conti degli agenti contabili ed in uscita nella contabilità finanziaria dell’Ente nel tit. U.7. Uscite per conto terzi e partite di giro;
– la coincidenza tra le entrate nei conti degli agenti contabili ed i riversamenti in tesoreria dell’Ente (bollette d’incasso e rispettive reversali) che gli stessi devono effettuare nel medesimo esercizio;
– la coincidenza della refusione delle spese anticipate dell’economo e degli altri agenti contabili economali, in entrata nei conti degli agenti contabili ed in uscita nei rispettivi capitoli di spesa della contabilità dell’ente;
– la coincidenza della restituzione dell’anticipazione ricevuta nei conti degli agenti contabili ed in entrata nella contabilità finanziaria dell’Ente nel tit. E.9. Entrate per conto terzi e partite di giro.

La parificazione dei conti è una operazione che spetta, in primis, al Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 153 del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

L’Organo di revisione dell’Ente deve comunque effettuare verifiche sulla gestione degli agenti contabili, ai sensi dell’art. 239, comma 1, let. f, dell’art. 223 e dell’art. 233 del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

N.B. L’art. 141, comma 6, del D.Lgs. n.174/2016 dispone che la mancata parifica dei conti dell’agente contabile da parte del responsabile finanziario comporta una sanzione in misura non superiore alla metà degli stipendi, aggi o indennità dovuti in relazione al periodo cui il conto si riferisce, ovvero ove l’agente operante non goda di stipendio, aggio o indennità, non superiore a 1.000,00 euro. Vedasi Corte dei conti, Sezioni Riunite, parere n.4/2020 rilasciato al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

 

prontuario per lufficio ragioneria QUECCHIA

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