Sono pervenute alla Commissione reiterate richieste, con le quali, si chiede se il termine del 31 marzo 2013, entro il quale l’organo di indirizzo politico deve adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione, sia perentorio o possa essere considerato ordinatorio, in attesa del Piano nazionale anticorruzione e, per quanto riguarda le regioni e gli enti locali, delle intese previste dal comma 60 dell’art. 1 della legge n. 190/2012 e di ulteriori e più specifici indirizzi.
La Commissione, in proposito, si è espressa nel senso che il termine del 31 marzo 2013 non può essere considerato perentorio (nel senso che il Piano adottato dopo la scadenza del termine è comunque valido), con la conseguenza che, per quanto riguarda le amministrazioni centrali e gli enti nazionali, il Piano triennale dovrà essere adottato entro il tempo strettamente necessario e secondo le linee indicate nel Piano nazionale anticorruzione, dopo l’approvazione dello stesso da parte della Commissione.
Come già indicato dalla Commissione, ciò non esclude che, nell’attesa, le singole amministrazioni, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, procedano alla prevista valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione, alla previsione di procedure per selezionare e formare i dipendenti e a introdurre opportune forme di rotazione.
Le amministrazioni potranno, se lo ritengono, adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione, fatte salve le successive integrazioni e modifiche per adeguarlo ai contenuti del Piano nazionale anticorruzione come approvato dalla Commissione.
Quanto sopra osservato può valere anche per le Regioni e gli Enti locali, specie dopo la scadenza del termine di quattro mesi, previsto dall’art. 1 comma 60 della legge n. 190/2012, per definire in sede di Conferenza Unificata gli adempimenti e i relativi termini volti alla “piena e sollecita attuazione delle disposizioni” della legge.
FONTE: CIVIT
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