Come fare la relazione di inizio mandato

30 Giugno 2023
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L’art. 4 dell’VIII decreto del Federalismo fiscale definito “premi e sanzioni”, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, ha introdotto l’obbligo di una relazione di fine mandato, con l’intento di evidenziare, in termini oggettivi, la situazione dell’Ente prima del rinnovo del mandato elettorale.

Per gli stessi motivi, ovvero per fare chiarezza in modo trasparente della reale situazione finanziaria dell’Ente anche all’inizio della nuova Amministrazione, il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto anche l’obbligo di una relazione di inizio mandato, nell’ambito del riordino generale dei controlli interni degli enti locali.

Il suddetto decreto introduce l’art. 4 bis al D.Lgs. 6/9/11 n. 149 che istituisce l’obbligo generalizzato, ovvero per tutti gli enti, della relazione di inizio mandato, con lo scopo di far emergere eventuali criticità tra la rappresentazione dell’Amministrazione uscente e quella dell’Amministrazione nuova entrante.

Diversamente dalla relazione di fine mandato (DPCM 26.04.13, G.U. 124/13) non è stato emanato uno schema tipo.

In ogni caso, gli aspetti fondamentali della relazione di inizio mandato sono i seguenti:

si ricollega necessariamente alla precedente relazione di fine mandato; quindi deve confermare o rilevare le eventuali divergenze, fornendo anche le motivazioni.

ha lo scopo principale di verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell’indebitamento dei medesimi enti;

è predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale (così come la relazione di fine mandato);

è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno dall’inizio del mandato.

In particolare, con riguardo ai contenuti, la relazione di inizio mandato deve evidenziare:
– la sintesi della situazione descritta nella relazione di fine mandato;
– il sistema e gli esiti dei controlli interni;
– gli eventuali rilievi della Corte dei conti;
– la situazione futura, derivante dalle azioni intraprese nel passato;
– il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
– la situazione finanziaria e patrimoniale;
– le eventuali differenze con i dati e le informazioni desunte dalla relazione di fine mandato;
– le azioni intraprese e quelle auspicate per il futuro per contenere la spesa e lo stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
– la quantificazione e gli effetti futuri dell’indebitamento;
– eventuali profili di responsabilità;
– rischi del mantenimento futuro degli equilibri di bilancio.

L’importanza della suddetta relazione risiede nel cogliere l’eventuale divergenza di analisi con la precedente relazione di fine mandato, nel qual caso la legge prevede la possibilità, di ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti.

Diversamente, dall’analoga relazione di fine mandato, quella di inizio mandato non coinvolge direttamente l’Organo di revisione, né va trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Ciò nonostante, non vengono sminuiti l’importanza ed i profili di responsabilità per i sottoscrittori e per il corretto funzionamento dei controlli interni nel caso in cui vi siano delle divergenze significative nella rappresentazione contabile della situazione patrimoniale e finanziaria.

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