Come si esprime un parere di regolarità contabile

27 Settembre 2021
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CHE COSA E’ IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

I pareri di legittimità, regolarità tecnica e contabile apposti dai funzionari responsabili dei servizi sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta degli enti locali furono introdotti nell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali dalla L. 8 giugno 1990, n. 142, poi trasfusa nel Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Nell’anno 1997, l’art. 17, comma 85, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Riforma Bassanini bis), faceva decadere l’obbligo di fornire il parere di legittimità sulle deliberazioni di Consiglio e della Giunta da parte del segretario comunale.
Pertanto, dall’anno 1997 in poi rimangono due tipologie di differenti pareri obbligatori preventivi: quello di regolarità tecnico-amministrativa e quello di regolarità contabile. I pareri di regolarità tecnica e contabile rientrano nelle tipologie dei controlli interni ex artt. 147 e 147 bis del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come definiti dall’art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213. In particolare, “Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria….” (art. 147 bis del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Il quadro normativo attuale è delineato, innanzitutto dall’art. 49 (Pareri dei responsabili dei servizi), del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che dispone:

“1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato
e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l’ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell’ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.”

Pertanto, riepilogando le disposizioni del citato art. 49, le caratteristiche essenziali del parere di regolarità contabile sono:
– deve essere reso in via preventiva,
– è obbligatorio solo nel caso in cui l’atto comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente,
– è obbligatorio, ma non vincolante,
– è espresso in forma scritta, datato, sottoscritto ed inserito nella deliberazione;
– nel caso in cui La Giunta o il Consiglio intendono procedere ad approvare una deliberazione non conforme ad un parere tecnico o contabile, occorre esplicitare le motivazioni nel medesimo atto.

L’acquisizione dei pareri di cui all’art. 49 del Tuel costituisce un adempimento obbligatorio, formale, ma non vincola l’autonomia decisionale degli organi deliberanti che possono discostarsi dai pareri tecnici acquisiti assumendone la responsabilità. Vedasi il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sent. n. 680 del 25 maggio 1998.

Il parere di regolarità contabile ha natura di dichiarazione di giudizio e non di manifestazione di volontà; è, in altri termini, espressione della funzione consultiva e, in quanto tale, atto interno endoprocedimentale rientrante nella fase preparatoria del procedimento amministrativo (Corte dei Conti Sez. II Centr. 960/2017).

Il regolamento di contabilità di ciascun Ente può stabilire ulteriori modalità di rilascio del parere di regolarità contabile, come indicato all’art. 153, comma 5, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Salvo diversa disposizione regolamentare, il parere di regolarità contabile può essere omesso sulle proposte di deliberazione da sottoporre agli Organi dell’Ente, qualora non comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, come espressamente indicato dall’art. 49 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedasi Consiglio di Stato, sez. V, 07 maggio 1994, n. 442; Consiglio di Stato, sez. V, 29 marzo 1996, n. 513; TAR Toscana, Sez. I, n. 1615 dell’11.07.2000.

COME SI ESPRIME UN PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Innanzitutto, il parere di regolarità contabile presuppone la verifica e la valutazione dei seguenti elementi:

– la verifica del rispetto dei principi contabili e delle procedure previste dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, anche in riferimento al parere di regolarità tecnica preventivamente espresso dal responsabile del servizio interessato, e alle competenze degli organi previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti dell’ente;
– la verifica dell’osservanza delle norme fiscali;
– la verifica della regolarità della documentazione;
– la verifica della giusta imputazione al bilancio, nell’ambito della struttura del bilancio;
– la disponibilità delle risorse ai fini della copertura finanziaria delle spese;
– la verifica della coerenza rispetto agli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica;
– la verifica e la valutazione del procedimento di formazione dell’atto sotto gli aspetti finanziari ed economici.

Il parere di regolarità contabile è reso in forma scritta.
Il Principi contabili n. 1 e n. 2 del 18 novembre 2008 dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell’Interno, interpretano alcuni contenuti del parere di regolarità contabile anche sotto il profilo organizzativo. Molte indicazioni sono tutt’ora valide poichè non sono state disciplinate dai nuovi principi contabili di cui al D. Lgs. 23/6/11, n. 118.

Ad esempio il Principio n.2, Punto n.66 dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell’Interno, dispone:
“Le verifiche da effettuare ai fini del rilascio del parere di regolarità contabile devono riguardare in particolare:
a) il rispetto delle competenze proprie degli organi che adottano i provvedimenti;
b) la verifica della sussistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto competente;
c) il corretto riferimento della spesa alla previsione di bilancio annuale, ai programmi e progetti del bilancio pluriennale e, ove adottato, al piano esecutivo di gestione…”

Il successivo Principio n.2 Punto n.73, dispone:
– “Il parere di regolarità contabile è obbligatorio e può essere favorevole o non favorevole;
– in quest’ultimo caso deve essere indicata anche una idonea motivazione….
– Se la Giunta o il Consiglio deliberano pur in presenza di un parere di regolarità contabile con esito negativo, devono indicare nella deliberazione i motivi della scelta della quale assumono tutta la responsabilità.”

Pertanto ogni parere non favorevole (o contrario) indica per iscritto anche una idonea motivazione.
Se la Giunta o il Consiglio intendono deliberare ugualmente, pur in presenza di un parere di regolarità contabile negativo del Funzionario responsabile, devono indicare nella deliberazione stessa i motivi della scelta.

Il Responsabile del servizio finanziario, una volta adottata la delibera (con il proprio parere negativo), è comunque tenuto a dar corso agli atti relativi conseguenti, compresi i mandati di pagamento, agendo, in questa veste, come semplice esecutore di una scelta della quale l’organo collegiale ne ha assunto tutta la responsabilità amministrativa e contabile. Vedasi il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sent. n. 680 del 25 maggio 1998.

Si fa presente infine l’obbligo di segnalazione all’Organo di revisione e, in caso di grave irregolarità, alla Corte dei Conti. Vedasi la delibera della Corte dei Conti n. 6/AUT/2006 “Linee guida per l’attuazione dell’art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e la delibera della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per le Marche, 13 ottobre 2017 n. 82.

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