L’articolo 20, comma 1, del Dl 98/2011 ha disciplinato il patto di stabilità regionale dal 2012 (poi anticipato al 2011). Questa normativa dispone che le modalità per raggiungere gli obiettivi degli enti locali possono essere concordate tra Stato e Regioni, previo accordo in sede di Consiglio delle autonomie. Le Regioni rispondono nei confronti dello Stato dell’eventuale mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità attraverso un loro maggior concorso nell’anno successivo in misura pari alla differenza tra l’obiettivo complessivo e il risultato totale conseguito. Il patto regionale si sviluppa in due versioni: verticale quando gli enti locali ricevono spazi finanziari dalla Regione da utilizzare per spese di loro competenza e orizzontale caratterizzato dallo scambio di spazi finanziari tra enti locali, che potrebbe funzionare anche in mancanza di concorso della Regione.
Queste normative sono già state sperimentate, con positivi risultati in alcune regioni, tra le quali la Lombardia, il Piemonte e l’Emilia Romagna. Per il 2012, il decreto sulla spending review (articolo 16) ha assegnato alle Regioni un contributo statale di 800 milioni di euro, a fronte del quale i Comuni riceveranno dalle rispettive regioni spazi finanziari complessivi di 960 milioni di euro, destinati al pagamento di residui passivi in conto capitale (patto verticale).
L’articolo 4-ter del Dl 16/ 2012 ha introdotto il patto di stabilità interno “orizzontale nazionale”, con il medesimo meccanismo di funzionamento di quello regionale orizzontale. Il contributo statale per incentivare questo patto, fissato in 500 milioni è stato ridotto a 200 milioni proprio dall’articolo 16 del decreto 95/2012.
Questa versione del patto è una novità assoluta, che si aggiunge alla analoga versione del patto regionale. Sorgono, in conseguenza, problemi di compatibilità finanziaria e contabile tra i due patti; problemi che diverranno sempre più complicati con il trascorrere degli anni. Al riguardo, per ora si può solo enunciare il principio, già formalizzato dalla regione Lombardia, secondo il quale gli enti che cedono spazi finanziari in sede di patto orizzontale nazionale non possono acquisirne nell’ambito del patto regionale. Ciò per evitare che alcuni enti, allo scopo di godere dei contributi statali previsti per i Comuni che cedono spazi finanziari, poi recuperino sul patto regionale gli spazi ceduti su quello nazionale. In tal modo questi enti verrebbero premiati senza cedere quote, il che è evidentemente assurdo.
In merito al patto orizzontale va sottolineato che gli enti che in un determinato esercizio hanno spazi finanziari abbondanti rispetto agli obiettivi da raggiungere, hanno interesse a cederli non solo perché godranno di un immediato contributo statale e/o regionale, ma anche per il fatto che avranno di ritorno nei due anni successivi una modifica migliorativa del loro obiettivo commisurata annualmente alla metà del valore degli spazi ceduti. I responsabili politici e i competenti funzionari dovranno porre molto impegno su una programmazione finanziaria che torna a vantaggio delle comunità locali in termini di maggiori pagamenti alle imprese creditrici in un sistema solidale complessivo, ma anche nella consapevolezza che la cessione di spazi finanziari, ricorrendone i presupposti, è nell’interesse finanziario dell’ente cedente.
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