Ad integrazione ed aggiornamento delle informazioni contenute nel modello di certificazione al bilancio di previsione, si rammenta che il comma 10 dell’articolo 4 del decreto legge n. 16 del 2012 ha abrogato le addizionali comunali e provinciali sul consumo di energia elettrica, a decorrere dall’1 aprile 2012, anche per i comuni e le province ricadenti nelle regioni a statuto speciale (le analoghe addizionali previste per comuni e province delle regioni a statuto ordinario sono state abrogate già a tutto l’1 gennaio 2012 da altre disposizioni avente forza di legge).
Pertanto, la nota n. 4 del Quadro 2- Entrate del certificato al bilancio di previsione 2012 dei comuni , nonché la nota n. 5 del Quadro n. 2- Entrate delle province vanno lette alla luce di tale indicazione, ossia che si tratta di entrate a titolo di addizionale sul consumo dell’energia elettrica dovute agli enti locali a tutto il 31 marzo 2012.
Con riguardo alla entrata da Tariffa di igiene ambientale, per la quale vi è stata la recente pronuncia della Corte di Cassazione con sentenza n. 3756 del 9 marzo 2012, la collocazione della voce contabile nel modello di certificazione previsto per i comuni viene mantenuta secondo le istruzioni di cui alla circolare del MEF-Dipartimento delle finanze n. 3/DF dell’11 novembre 2010, in attesa di eventuali aggiornamenti sulla tematica da parte della predetta Amministrazione.
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