Comunicato Ministero dellInterno 18/7/2012
Si conferma che nella colonna b) del quadro contabile n. 12/A – previsto per comuni e unioni ci comuni, province e comunità montane – andrà indicato il totale dei residui, ivi compresi quelli provenienti della gestione dell’esercizio di competenza; in proposito, pur se il totale di tali residui si può desumere dalla colonna f) del precedente quadro contabile n. 12, ciò che rileva è l’esigenza di acquisire il dato circa la fonte di finanziamento. Pertanto, la denominazione del quadro n 12/A va letta come “Dettaglio fonte di finanziamento dei residui passivi in conto capitale”.
Circa la compilazione del predetto quadro contabile, a chiarimento di alcuni quesiti pervenuti, si rappresenta che:
– per erogazioni di cassa ricevute, si fa riferimento alle erogazioni di cassa ricevute (nell’esercizio finanziario 2011 e precedenti) a fronte della fonte di finanziamento e non ancora pagate; in altri termini, si chiede di indicare quale importo del valore totale del residuo passivo trova già una riscossione della correlativa entrata;
– per erogazioni di cassa non ancora ricevute, si fa riferimento alle erogazioni di cassa non ancora ricevute a fronte della fonte di finanziamento, tale importo coincide con il residuo attivo da riportare all’esercizio 2012 (residuo di provenienza dell’esercizio 2011 e precedenti) del correlativo accertamento in entrata; in altri termini, si chiede di indicare quale importo del valore totale del residuo passivo non ha ancora dato luogo a riscossione.
Ne consegue che il totale delle due erogazioni citate corrisponde al valore del residuo passivo, che è la risultanza del valore della spesa al netto dei pagamenti già effettuati con le erogazioni di cassa.
Alcuni enti hanno rappresentato che, in qualche caso, il residuo passivo finanziato da contributo regionale è inferiore al corrispondente residuo attivo per il fatto che la regione procede all’erogazione del contributo solo a rendicontazione della relativa spesa, per cui l’ente locale paga inizialmente con fondi propri per poi ricevere il rimborso.
Per tali particolari fattispecie o per altre (di cui sia accertata la particolarità a seguito di attenta verifica ) nelle quali l’importo del residuo passivo non coincide con il predetto residuo attivo della correlativa entrata , va indicato prioritariamente l’importo delle erogazioni di cassa non ancora ricevute e successivamente quelle delle erogazioni di cassa ricevute fino concorrenza dell’importo del predetto residuo passivo.
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