Comunicato Ministero dell’Interno 18 luglio 2012 (aggiornamento al 3 settembre 2012)
Si conferma che nella colonna b) del quadro contabile n. 12/A – previsto per comuni e unioni ci comuni, province e comunità montane – andrà indicato il totale dei residui, ivi compresi quelli provenienti della gestione dell’esercizio di competenza; in proposito, pur se il totale di tali residui si può desumere dalla colonna f) del precedente quadro contabile n. 12, ciò che rileva è l’esigenza di acquisire il dato circa la fonte di finanziamento. Pertanto, la denominazione del quadro n 12/A va letta come “Dettaglio fonte di finanziamento dei residui passivi in conto capitale”.
Circa la compilazione del predetto quadro contabile, a chiarimento di alcuni quesiti pervenuti, si rappresenta che:
– per erogazioni di cassa ricevute, si fa riferimento alle erogazioni di cassa ricevute a fronte della fonte di finanziamento e non ancora pagate; in altri termini, si chiede di indicare quale importo del valore totale del residuo passivo trova già una riscossione della correlativa entrata;
– per erogazioni di cassa non ancora ricevute, si fa riferimento alle erogazioni di cassa non ancora ricevute a fronte della fonte di finanziamento, tale importo coincide con il residuo attivo da riportare del correlativo impegno; in altri termini, si chiede di indicare quale importo del valore totale del residuo passivo non ha ancora dato luogo a riscossione.
Ne consegue che il totale delle due erogazioni citate corrisponde al valore del residuo passivo, che è la risultanza del valore della spesa al netto dei pagamenti già effettuati con le erogazioni di cassa ricevute sulla corrispondente entrata che finanza la spesa.
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