Nelle procedure concorsuali i requisiti fisici devono essere posseduti al momento dell’espletamento dei relativi accertamenti.
(Consiglio di stato, sez. VI, sentenza del 23 febbraio 2010, n. 1074)
Nelle procedure concorsuali i requisiti fisici devono essere posseduti al momento dell’espletamento dei relativi accertamenti.
(Consiglio di stato, sez. VI, sentenza del 23 febbraio 2010, n. 1074)
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