Confluenza del FAL nel FCDE: la Corte dei conti smentisce la tesi dei giudici contabili

Approfondimento di V. Giannotti

In un precedente articolo pubblicato su questa rivista (diviso in due parti) erano state esaminate due tesi in merito alla corretta procedura prevista dall’art. 2, comma 6, del d.l.78/2015 sulla possibilità di far confluire il Fondo anticipazioni di liquidità (FAL) nel Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), la prima (vedi www.bilancioecontabilita.it 18/10/2016) sostenuta dal comune e la seconda riguardante la tesi dei giudici contabili umbri (vedi www.bilancioecontabilita.it 19/10/2016) i quali respingevano le conclusioni del comune al fine della rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario decennale attivato ai sensi dell’art.243-bis TUEL. A fronte della deliberazione n. 85/2016 della Sezione Umbra, che aveva respinto l’ipotesi di rimodulazione del citato piano, il comune ricorre alle Sezioni Unite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, che in data 07/12/2016, con sentenza n.26, decidevano sulla corretta procedura che il comune avrebbe dovuto attuare.

Il ricorso alle anticipazioni di liquidità e FCDE

Il Comune in procedura di riequilibrio finanziario, al fine del pagamento dei propri debiti, faceva ricorso alle anticipazioni di liquidità disposte dal d.l.35/2013 e ss.mm.ii. In sede di contabilizzazione, con l’estinzione dei debiti verso i fornitori (residui passivi), iscriveva il debito in quota capitale verso la C.D.P. tra i residui passivi per un importo pari ai debiti estinti verso i fornitori, sostituendo di fatto la sola denominazione del debito, sterilizzando gli effetti positivi sul risultato di amministrazione della “anticipazione” ricevuta, da restituire a rate costanti nei successivi 30 anni, come consentito dalla legge. A seguito del passaggio alla contabilità armonizzata, il residuo passivo riferito all’anticipazione di liquidità è stato eliminato, in quanto non presentava il requisito della esigibilità e, in luogo del residuo passivo è stato apposto un accantonamento di pari importo nel risultato di amministrazione quale fondo anticipazione di liquidità.

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