Conseguenze della mancata ratifica del Consiglio delle variazioni di bilancio disposte dalla Giunta in via d’urgenza

9 Marzo 2017
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Quali sono le conseguenze della mancata ratifica da parte del Consiglio Comunale delle deliberazioni assunte dalla Giunta Comunale in via d’urgenza, ovvero in caso del mancato rispetto dei termini perentori previsti dalla legge, alla luce dei nuovi principi della contabilità finanziaria potenziata? Inoltre, che rapporto esiste tra la citata ratifica e la possibilità di effettuare le normali variazioni di bilancio, ovvero se i c.d. impegni automatici abbiano sorte diversa rispetto alle normali regole contabili?
Tali sono le questioni affrontate dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con la deliberazione 23/02/2017 n. 25 qui di seguito commentata.

La complessità del sistema delle variazioni di bilancio

Esordisce il Collegio contabile precisando i nuovi principi enunciati dalla contabilità armonizzata, avuto riguardo alla competenza dell’organo titolare del potere di effettuare variazioni di bilancio. In linea generale, ai sensi dell’art.175 del TUEL novellato dal d.lgs.118/2011 e ss.mm.ii., le variazioni di bilancio sono di competenza del Consiglio Comunale e possono essere deliberate entro il 30 novembre di ciascun anno, ed esse possono riguardare sia gli stanziamenti di competenza, relativi a tutte e tre le annualità previste dal bilancio di previsione, sia le variazioni di cassa. Particolarmente innovativi sono i commi  5-bis e 5-quater del medesimo articolo 175, ove vengono previste deroghe alla regola generale disciplinando particolari tipologie di modifiche al bilancio la cui competenza spetta alla Giunta, oppure al responsabile del servizio finanziario o ai responsabili degli altri servizi, nei casi in cui ciò sia previsto nel regolamento di contabilità (comma 5-bis e 5 quater). Inoltre, rispetto alla precedente normativa, sono previste specifiche deroghe anche al termine del 30/11 ed, in particolare, il comma 3 prevede le fattispecie di variazioni adottabili entro il termine del 31 dicembre, alle quali vanno aggiunte le ulteriori possibilità di modifica, oltre il termine dell’esercizio, per l’adozione delle necessarie variazioni al fondo pluriennale vincolato, in sede di riaccertamento ordinario dei residui, al fine di consentire le reimputazioni degli impegni per esigibilità negli esercizi successivi (comma 5-bis, lett. e).

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