di Vincenzo Giannotti
Parere del ministero dell’interno sulle conseguenze della bocciatura da parte del Tar
Non basta l’annullamento del consuntivo. Serve l’inerzia
Nessun legame diretto tra l’avvio dello scioglimento del Consiglio comunale e annullamento della deliberazione consiliare di approvazione del conto consuntivo disposto dal giudice amministrativo. Infatti, l’avvio della procedura intestata alla prefettura, ai sensi dell’art.141, comma 2, del Testo unico enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000), è esclusivamente finalizzata a sollecitare l’approvazione del bilancio e del rendiconto di gestione e, solo in caso di prolungata inerzia dell’Organo consiliare nell’approvare i documenti contabili è previsto un intervento sostitutivo, quale estrema condizione, che potrà condurre allo scioglimento del Consiglio comunale. Sono queste le indicazioni del ministero dell’interno contenute nel parere del 22 ottobre 2021. La richiesta E’ stata sollecitata una risposta del Viminale, in merito alle conseguenze della dichiarazione di un segretario comunale circa l’annullamento della deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto di gestione, disposto con sentenza da parte del Tribunale amministrativo. In particolare la richiesta, anche se in via indiretta, era quella di verificare le eventuali azioni che sarebbero state intraprese dalla Prefettura su una possibile procedura di scioglimento del consiglio comunale. La risposta Le disposizioni legislative riconoscono al prefetto il potere di avviare la procedura di scioglimento nel caso in cui il consiglio, nei termini di legge, non abbia provveduto all’approvazione del documento contabile (art.141 del Testo unico enti locali).
Secondo i tecnici ministeriali, si è in presenza di una procedura sollecitatoria che culmina con lo scioglimento del Consiglio comunale solo a seguito della accertata inerzia e riottosità da parte dell’Organo consiliare nell’approvazione dei documenti contabili (bilancio e conto consuntivo). Tali principi sono stati chiariti dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui «tutta la procedura prevista nell’ art. 141, comma 2, del dlgs n. 267 del 2000 è essenzialmente finalizzata a sollecitare l’approvazione del bilancio e del rendiconto di gestione da parte del competente organo consiliare, ponendosi l’intervento sostitutivo come estrema misura sanzionatoria una volta constatato che, nonostante l’ulteriore termine appositamente assegnato dall’autorità prefettizia, l’organo consiliare sia comunque rimasto inattivo non provvedendo in merito…..In particolare, … solo a seguito della constatata inadempienza all’intimazione puntuale ed ultimativa dell’autorità prefettizia, che attesti l’impossibilità o la riottosità del Consiglio a procedere all’approvazione del documento contabile anche oltre il termine assegnato». (Consiglio di stato Stato, sezione V, 19 febbraio 2007 n. 826; Tribunale amministrativo regionale della Campania, 22 settembre 2015 n. 4584). D’altra parte la procedura, per la sua complessità, è diretta a lim itare al minimo l’intrusione dell’Autorità governativa, in un’ottica del rispetto della sfera di competenze, di rilievo anche costituzionale di cui gli enti sono titolari. Nel caso di specie, fermo restando che l’ente potrà ancora proporre ricorso davanti al consiglio di stato, spetterà al consiglio comunale pronunciarsi sull’argomento, sanando i vizi procedurali che hanno determinato l’annullamento degli atti deliberativi impugna ti. Se ciò non dovesse avvenire, e vi dovesse essere una persistente inerzia del consiglio comunale ad approvare il documento contabile, solo in questo caso vi potrà essere un intervento sostitutivo da parte della prefettura.
In collaborazione con Mimesi s.r.l.
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