Nel precisare che sul consigliere comunale non grava alcun onere di motivare le proprie richieste di accesso e nel ribadire che la riservatezza non è opponibile ai consiglieri comunali, in quanto gli stessi sono tenuti al segreto d’ufficio ai sensi dell’art. 43, comma 2, TUEL (cfr. anche sentenza TAR Lazio-Latina, 3 marzo 2023, n. 49), hanno comunque sottolineato l’importanza di un “equilibrato bilanciamento” tra la posizione del consigliere a poter esercitare pienamente e pressoché incondizionatamente il proprio mandato e la riservatezza dei terzi, i cui nominativi potrebbero formare oggetto di ostensione.
Consiglio di Stato sull’accesso agli atti del consigliere comunale
Consiglio di Stato del 1° marzo 2023, n. 2189 – Sul consigliere comunale non grava alcun onere di motivare le proprie richieste di accesso. La riservatezza non è opponibile ai consiglieri comunali, in quanto gli stessi sono tenuti al segreto d’ufficio.
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