Nel rapporto di lavoro dirigenziale è centrale l’elemento fiduciario ai fini del licenziamento disciplinare. A stabilirlo è la sentenza n.24941/2015 della Corte di Cassazione, che ha avuto modo di fornire importanti precisazioni sull’argomento. Il caso posto all’attenzione della Suprema Corte ha origine dall’impugnazione promossa da una dirigente apicale alla sentenza della Corte d’appello di Roma, che aveva ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa intimato da un ente previdenziale privato.
La decisione del datore di lavoro era stata motivata per l’irregolare e lacunosa redazione del lavoratore della bozza di bilancio, in cui risultavano disattese le modalità indicate dal Presidente della Cassa. D’accordo con la Corte d’appello di Roma, anche la Cassazione ha confermato l’orientamento secondo cui, sia per i dirigenti apicali che per quelli medi o minori, il rapporto fiduciario è suscettibile di essere leso anche dalla mera inadeguatezza rispetto ai compiti assegnati. Pertanto, il datore di lavoro è legittimato a intimare il licenziamento per giusta causa. Il rapporto di lavoro dirigenziale, infatti, si contraddistingue per l’importanza riconosciuta alla fiducia che lega le parti, così che anche la semplice negligenza può ritenersi idonea a ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario.
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