Contabilità finanziaria potenziata e contributi a rendicontazione

15 Marzo 2024
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Per i contributi a rendicontazione sugli investimenti è errata la conservazione dei residui dei residui attivi del Titolo IV dell’entrata e omessa reimputazione degli accertamenti, trattandosi della contabilizzazione che avveniva prima del passaggio alla contabilità armonizzata. Pertanto, secondo la Corte dei conti della Lombardia (deliberazione n. 65/2024), l’ente dovrà tenere conto dei principi contabili secondo cui non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate il cui diritto di credito non venga a scadenza nello stesso esercizio finanziario (art. 179, comma 3 bis TUEL e All. 1 al d.lgs. n. 118/2011, par. 16 “Principio della competenza finanziaria”).

La vicenda

A seguito della verifica di un ente locale, è emersa la conservazione tra i residui attivi dei contributi per investimenti nel Titolo IV dell’entrata, ma con omessa reimputazione degli accertamenti secondo la relativa scadenza. Tale modo di procedere, a dire dei giudici contabili, avveniva prima del passaggio alla contabilità armonizzata, il criterio di contabilizzazione invalso nel previgente sistema contabile, in cui le entrate e le spese venivano rispettivamente accertate e impegnate nell’esercizio in gestione al momento del sorgere dell’obbligazione attiva o passiva, indipendentemente dalla relativa scadenza, per essere poi conservate a residuo.

La corretta contabilizzazione

Per il Collegio contabile lombardo, infatti, a seguito del passaggio ai nuovi principi della contabilità finanziaria potenziata, non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate il cui diritto di credito non venga a scadenza nello stesso esercizio finanziario ” (art. 179, comma 3 bis TUEL e All. 1 al d.lgs. n. 118/2011, par. 16 “Principio della competenza finanziaria”), pena il rischio di un’anticipazione di impeghi in attesa dell’effettivo maturare della scadenza del titolo giuridico dell’entrata futura, con la conseguenza di alterare gli equilibri finanziari dell’esercizio finanziario.

Spetterà, pertanto, al Comune, anche al fine di porre rimedio allo sforamento del parametro di deficitarietà concernente l’effettiva capacità di riscossione provveda a contabilizzare le proprie consistenti entrate da contributi per spese di investimento , e i correlati impegni di spesa, secondo il principio di competenza finanziaria potenziata e pertanto nel rigoroso rispetto del criterio dell’esigibilità, ovvero della scadenza della sottostante obbligazione giuridica che nel tendenziale avvicinamento delle iscrizioni di competenza all’attesa movimentazione di cassa, deve in linea di principio condurre alla riduzione dei residui e, di norma, a una quota marginale di pagamenti in conto residui. Solo in questo modo l’ente locale avrà la possibilità, nono solo di attivare correttamente il fondo pluriennale vincolato per le spese in conto capitale, ma anche facendo la giusta applicazione delle regole contabili dettate, per i contributi a rendicontazione dal paragrafo 3.6, lettera c ) dell’Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 , il quale pone in risalto il cronoprogramma dell’investimento.

In altri termini, a i fini della corretta contabilizzazione dei contributi a rendicontazione, si rivela essenziale il cronoprogramma predisposto dal beneficiario del contributo e presentato al finanziatore al punto che, per garantire l’armonizzazione dei bilanci dell’uno e dell’altro, nel caso si realizzino come è probabile che accada scostamenti dell’andamento della spesa da quella programmata, occorre che il beneficiario dia tempestiva comunicazione al l’ente erogante in occasione delle rendicontazioni, aggiornando il cronoprogramma della spesa. Se ciò non dovesse avvenire, ossia iscrivendo in entrata i contributi a rendicontazione prima del verificarsi della condizione legittimante il maturare del credito nei confronti del soggetto erogante, l’ente andrebbe a sovrastimare le entrate relative all’esercizio in cui esse vengono in tal modo anticipatamente imputate, con conseguente rischio per i complessi equilibri del bilancio attraverso una dilatazione della capacità di spesa.

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