Come devono essere contabilizzate le garanzie che l’ente locale concede per le passività registrate da terzi?
Per questo approfondimento risulta utile la lettura del § 5.5 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), nonché di alcune pronunce delle sezioni regionali della Corte dei conti.
Le garanzie prestate dall’ente locale trattate in questo approfondimento attengono alle modalità più comunemente conosciute: fidejussioni e lettere di patronage (distinguendo tra lettere di patronage forti e deboli).
Per quanto riguarda il rilascio di fidejussioni di cui all’art. 207 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), l’art. 167, comma 3, dello stesso TUEL prevede la facoltà (e non l’obbligo) di accantonare nel risultato contabile di amministrazione degli specifichi importi per la passività potenziale conseguente al rischio di escussione dell’importo garantito.
Anche il citato § 5.5 del principio contabile applicato 4/2 cita l’opportunità (e non l’obbligo) di procedere ad un accantonamento con riguardo al rischio conseguente al rilascio della fidejussione.
Tenendo in considerazione il principio contabile generale della prudenza (principio n. 9 di cui all’allegato n. 1 al D.Lgs. n. 118/2011), a seguito di una valutazione della singola garanzia rilasciata, si suggerisce, in ottemperanza all’art. 167, comma 3, del TUEL e del § 5.5 del principio contabile applicato 4/2 di procedere nel seguente modo:
al momento della concessione della garanzia non viene effettuata alcuna registrazione in contabilità finanziaria, dato che il debito è solamente eventuale;
nell’esercizio in cui viene concessa la garanzia, in sede di variazione di bilancio, l’ente locale effettua uno stanziamento (prudenzialmente per un importo pari alla garanzia prestata dall’ente locale) nella missione 20, programma 3, titolo I, conto finanziario U.1.10.01.99.999; su tale stanziamento l’ente non può procedere ad impegno e pertanto tale somma confluirà nella quota accantonata del risultato contabile di amministrazione (tra gli “altri accantonamenti” dell’allegato a/1 dell’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011).
L’accantonamento dell’intero importo garantito, come sopra suggerito, consente di non conteggiare nel limite di indebitamento le garanzie prestate, in ossequio all’art. 204, comma 1, del TUEL.
Si sottolinea inoltre come nello stato patrimoniale, tra i conti d’ordine, debbano essere quantificate le garanzie prestate. Tra le garanzie prestate, sicuramente debbono essere indicate le fidejussioni rilasciate.
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Contabilizzazione, anche in caso di escussione, delle garanzie concesse a terzi (fidejussioni e lettere di patronage) – Prima parte
Come devono essere contabilizzate le garanzie che l’ente locale concede per le passività registrate da terzi
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