Il principio contabile
In merito alla contabilizzazione delle cause vittoriose per l’ente, sia in presenza di spese compensate sia in caso di spese da recuperare alla parte soccombente, il principio contabile da rispettare è il paragrafo 5.2, lettera a) (spese di personale), ultimo alinea, contenuto nell’allegato 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, prevede “per quanto riguarda la spesa nei confronti dei dipendenti addetti all’Avvocatura, considerato che la normativa prevede la liquidazione dell’incentivo solo in caso di esito del giudizio favorevole all’ente, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento, con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l’ente deve limitarsi ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli incentivi ai legali dipendenti, stanziando nell’esercizio le relative spese che, in assenza di impegno, incrementano il risultato di amministrazione, che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese legali”. I compensi debbono transitare per i dirigenti dell’avvocatura nel fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza (art. 57, comma 2, lett. b), CCNL 17/12/2020) sia nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, per il personale non dirigente (ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. c), del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, attualmente art. 79, comma 2 lett. a CCNL Funzioni locali 2019-2021).
La contabilizzazione
Il Collegio contabile, in coerenza con la magistratura contabile (Tra le tante: Sezione Liguria deliberazione n. 76/2021) ha indicato la corretta procedura, ossia:
a) in fase previsionale, l’ente è tenuto a stanziare le necessarie risorse nell’esercizio in cui verosimilmente l’obbligazione si prevede possa giuridicamente perfezionarsi;
b) qualora, l’obbligazione dovesse divenire esigibile in un esercizio successivo a quello in cui sia stato appostato lo stanziamento, quest’ultimo confluirà nel risultato di amministrazione vincolato;
c) le relative risorse dovranno confluire nel fondo dell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile;
d) qualora l’amministrazione abbia costituito il fondo in un esercizio includendovi le risorse necessarie alla liquidazione dei compensi professionali dei propri legali, ma le obbligazioni si dovessero rendere esigibili in esercizi successivi, sarà necessario che esse siano traslate nella parte vincolata del risultato di amministrazione e poi, nell’esercizio in cui sono esigibili spostate nel fondo ed erogate al professionista.
Tale indicazione trova conferma anche nella Sentenza n. 45 del 31 gennaio 2019 del Tar Molise, dove è stato precisato che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 236/2017 (confermata dalla sentenza n. 128/2022), abbia stigmatizzato il criterio di applicazione, del vigente e del previgente regime, della “competenza”, e non invece quello della “cassa” ossia che il credito per gli onorari spettanti si forma sulla base del titolo giuridico prescindere dal successivo incasso negli anni successivi.
Le indicazioni del Collegio contabile
Per i magistrati pugliesi, pertanto, si richiede all’ente una puntuale attività ricognitiva e valutativa del contenzioso in essere, dei tempi e del possibile esito, accantonando gli importi ritenuti congrui per soddisfare tale necessità di spesa con l’avviso che, in caso di mancato impegno delle somme, queste “incrementano il risultato di amministrazione, che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese legali”, nel rispetto, dei limiti dell’art. 9 del d.l. 90/2014, indipendentemente di quanto incidentalmente erogato per cassa nel medesimo esercizio (ma riferito a stanziamenti e impegni di anni precedenti).
In definitiva, secondo il Collegio contabile, per la liquidazione delle somme spettanti agli avvocati, a titolo di compenso ai sensi del comma 3 (“riscosso”) e 6 (spese compensate) dell’art. 9 del D. L. 90/2014, l’ente sarà tenuto a rispettare il principio contabile.
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