Come ricordato recentemente dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti nella deliberazione n. 3/2024 dello scorso 18 gennaio, i controlli dei giudici contabili sulle attività di realizzazione del PNRR sono evocati in apposite normative che prevedono che l’attività di controllo sia sempre più orientata alla valutazione dei risultati ottenuti nelle diverse aree di intervento delle politiche pubbliche. Alla Corte è affidato il controllo sull’acquisizione e l’impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR e dalle altre fonti di finanziamento (Fondo per lo sviluppo e la coesione-FSC, Piano nazionale per gli investimenti complementari-PNC e risorse di bilancio), ai sensi dell’art. 7, comma 7, del d.l. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021; si tratta di un modulo che si iscrive nella categoria dei controlli sulla gestione, di cui alla Legge n. 20/1994 e, perciò, coinvolge anche la Sezione delle Autonomie e le sezioni regionali di controllo, permettendo, così, di disporre di un più ampio quadro di valutazioni esteso agli interventi sul territorio.
Restano esercitabili i controlli in corso di gestione, nel senso di non attendere l’esito ultimo dell’attività con la rendicontazione, ma di intervenire durante lo svolgimento, senza tuttavia dar corso all’applicazione di misure e restando nell’ambito di controlli volti ad indicare all’ente misure per favorire il raggiungimento dei risultati senza risvolti sulle responsabilità dirigenziali.
L’efficacia dei controlli potrà essere misurata nella capacità di individuare potenziali situazioni di criticità, anche future, suggerendo tempestivamente e in chiave collaborativa, l’adozione di misure correttive, anche sul piano finanziario, la cui individuazione e realizzazione rimangono naturalmente nella piena disponibilità degli enti. In sede di programmazione è necessario approntare gli strumenti per provvedere a queste esigenze di controllo, tenendo anche conto delle indicazioni metodologiche fornite Sezione delle Autonomie con le deliberazioni n. 13/INPR/2022 e n. 18/INPR/2022. Oltre ad assicurare il contributo alle attività necessarie al monitoraggio complessivo, le sezioni regionali potranno effettuare un controllo sulla gestione più approfondito, con indagini affidate alla loro specifica programmazione, così da predisporre analisi dettagliate rivolte, comunque, a realizzare un effetto propulsivo.
Nel controllo in questione ogni investimento andrà prioritariamente valutato sotto l’angolo visuale dei connessi costi di manutenzione e gestione e della loro sostenibilità tramite interventi di razionalizzazione della spesa. Le verifiche si incentreranno sull’attuazione dei programmi di spesa, sotto i profili della tempestività delle realizzazioni e delle qualità dei risultati, attuando il modello di controllo introdotto dalla Legge n. 20/1994, che abbraccia un ampio novero di parametri, e che dovrebbe caratterizzare il ruolo dell’Istituto nelle analisi relative all’attuazione del PNRR.
Il monitoraggio complessivo, condiviso con le sezioni regionali e di cui si darà conto in sede di referto, sarà realizzato anche attraverso lo specifico strumento rappresentato dalla “Tabella PNRR”, approvata con deliberazioni nn. 5 e 7/INPR/2023, riguardanti le LL.GG. al bilancio di previsione 2023-2025; tale tabella sarà riformulata, al fine di monitorare l’avanzamento dei progetti alla data del 30 giugno 2024 e nuovamente sottoposta agli organi interni di revisione.
La nuova versione sarà:
- improntata alla semplificazione, all’accorpamento delle informazioni e alla riduzione dei margini di errore nella sua compilazione da parte degli organi interni di controllo;
- integrata con alcuni quesiti specifici inerenti alle criticità riscontrate sia nella realizzazione dei progetti che nella loro rendicontazione;
- approvata unitamente alle linee guida rendiconto ex art. 1, commi 166 e ss., della Legge n. 266/2005 e implementata direttamente sulla piattaforma LimeSurvey, non più tramite separato foglio in formato excel, facilitando così la compilazione e il successivo lavoro di bonifica da parte della Sezione delle Autonomie;
- in parte precompilata dalla Sezione delle Autonomie e, in occasione delle rilevazioni successive, dovrebbe consentire di conservare i dati inseriti nelle precedenti somministrazioni da parte degli organi di revisione.
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