La Corte, ritiene, che l’attività di monitoraggio, di cui all’art. 2, comma 461, della Legge finanziaria 2008, non possa essere oggetto di affidamento (diretto) alle associazioni dei consumatori, posto che la normativa in questione prevede (solo) una partecipazione di tali associazioni all’attività di controllo dell’ente sul servizio pubblico.
Pertanto, si deve ritenere che l’ente locale debba senz’altro favorire la partecipazione delle associazioni dei consumatori, ma senza spogliarsi dell’esercizio della funzione di monitoraggio, che concreta una sua funzione istituzionale. Le modalità di tale partecipazione, previa individuazione delle associazioni dei consumatori nel rispetto delle disposizioni di legge statale e regionale sopra indicate, potranno essere concordate tra ente ed associazioni stesse.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento