Prima di verificare la citata correlazione, i giudici contabili sono stati chiamati a illustrare in modo preciso come debba avvenire il calcolo dei resti assunzionali, la loro rilevanza in termini di preliminare atto di programmazione, e il riferimento temporale da prendere in considerazione secondo le indicazioni della norma (periodo di tre anni precedenti), ovvero se lo stesso sia legato all’atto di programmazione, all’indizione della procedura selettiva o, infine, al momento in cui il posto messo a concorso sia stato effettivamente coperto. L’analisi, di tale complesso ed articolato quesito, è stata condotta dalla Corte dei conti con la deliberazione 10/05/2017 n.68.
La differenza tra cumulo e residui delle quote percentuali
Il problema interpretativo nasce dall’esatta interpretazione della norma contenuta all’interno dell’art.3, comma 5, del d.l.90/2014 che recita “a decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile” a cui il d.l.78/2015 ha aggiunto il seguente ulteriore periodo “è altresì consentito l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente”.
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