La Corte ha precisato che la diversa scansione temporale per le dismissioni contra legem in funzione delle soglie dimensionali «non appare ex se irragionevole, in quanto la ratio può essere individuata in una diversa esigenza di snellimento degli apparati» ed è coerente con l’impianto generale del citato articolo 14. Inoltre, appare logico che la medesima soglia dimensionale dei 30mila abitanti ponga uno spartiacque in materia di partecipazioni societarie (oltre che nell’an e nel quantum) anche nel «quando», differenziando le categorie di enti locali per la scansione cronologica delle dismissioni.
Il testo del citato comma 32 indica però testualmente, per i Comuni maggiori, il termine del 31 dicembre 2011; ulteriormente “aggravato” dopo che il Dl 98/2011 ha soppresso la norma di delega a un apposito decreto ministeriale delle eventuali deroghe. Questa possibilità era attesa soprattutto dai Comuni più grandi, in quanto quelli con popolazione inferiore a 30mila abitanti hanno già tempo fino al 31 dicembre 2012 per effettuare verifiche sulle loro partecipazioni societarie e potranno mantenerle e costituirne altre rispettando alcune condizioni espressamente disciplinate nello stesso comma 32.
Al contrario, sembrava che gli enti fino a 50mila abitanti potessero mantenere soltanto una partecipazione e mettere in liquidazione tutte le altre, formalmente, entro il 31 dicembre 2011. La presa di posizione dei magistrati contabili lombardi non può che essere accolta con favore, date le rilevanti criticità connesse alla messa in liquidazione di numerose partecipazioni (nonostante le perplessità circa la sostenibilità giuridica e la valenza vincolante che tale interpretazione può avere): la norma così “ricostruita” sembrerebbe consentire ai Comuni interessati di godere di un arco temporale più congruo – fino a fine 2013 – per ridurre e riorganizzare le proprie partecipazioni.
La questione comunque non può considerarsi risolta, anche perché ha posticipato di due anni il termine per la messa in liquidazione, lasciando inalterate le rilevanti problematiche economiche e sociali che si produrrebbero laddove gli enti fossero chiamati al rispetto meramente formale del comma 32.
È quindi quanto mai necessario un intervento legislativo che affronti la questione, non più rinviabile, della selezione qualitativa (e non meramente quantitativa) di tutte le partecipazioni societarie pubbliche, che impegni gli enti verso una reale razionalizzazione delle partecipazioni in essere, salvaguardando però le realtà societarie strategiche, che rappresentano una fonte importante di risorse, oltre ché buone pratiche gestionali.
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