Cosa fare quando non coincidono debiti e crediti nei confronti di società partecipate

In sede di approvazione del rendiconto generale della gestione, ex art. 151 e 227 del Tuel D. Lgs. 267/2000, scatta l’obbligo di verifica dei debiti e crediti reciproci tra Ente e propri enti strumentali e società partecipate.

mauro bellesia 21 Marzo 2025
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In sede di approvazione del rendiconto generale della gestione, ex art. 151 e 227 del Tuel D. Lgs. 267/2000, scatta l’obbligo di verifica dei debiti e crediti reciproci tra Ente e propri enti strumentali e società partecipate.
Inizialmente, la norma fu introdotta dall’art. 6, comma 4, del DL 6/7/12, n. 95, convertito nella L.7/8/12, n. 135 (spending review), che obbligò gli enti locali a redigere annualmente un prospetto contenente i debiti ed i crediti reciproci tra Ente e proprie società partecipate.

Le finalità erano chiaramente quelle di migliorare la trasparenza e la veridicità dei bilanci e salvaguardare gli equilibri di bilancio, facendo emergere eventuali passività latenti.
Con l’art. 1, comma 1, lett. aa), del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha aggiornato il D. Lgs. 23/6/11, n. 118, la suddetta norma è stata abrogata e riportata fra i componenti obbligatori della relazione sulla gestione allegata al rendiconto, ai sensi dell’art. 11, c.6, D.lgs. 118/11, che si riporta in estratto qui di seguito:

6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell’ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra: … j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l’ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie….“.
La verifica debiti/crediti tra ente e proprie società partecipate riguarda anche le partecipazioni indirette, indipendentemente dalla natura delle poste contabili. Vedasi Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia, delibera 479/13 e delib. n. 479/2013.

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