Art. 1 Individuazione del responsabile sostitutivo in caso di ritardi
Trasmissione alla Corte dei conti delle sentenze sul silenzio delle p.a. Il ritardo nella emanazione dei provvedimenti costituisce elemento di valutazione. Individuazione da parte dell’organo politico di vertice del soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzie; in caso di omessa individuazione attribuzione al direttore generale o al dirigente preposto all’ufficio o al funzionario di grado più elevato. Scaduti i termini possibilità di rivolgersi a questo soggetto per l’adozione del provvedimento entro la metà dei termini; possibilità di provvedere anche attraverso la nomina di un commissario ad acta. Tale soggetto entro il 31 gennaio comunica all’ente i procedimenti per i quali si è attivato. Indicazione esplicita nei provvedimenti rilasciati in ritardo del termine e di quello entro cui il procedimento si è effettivamente concluso.
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