I crediti Pa non sono stati liquidati, quando sono stati liquidati, tutti allo stesso modo; infatti c’è chi è stato pagato immediatamente e chi ha ricevuto la comunicazione che mostrava la data entro la quale le sue fatture sarebbero state saldate. Nei casi peggiori invece l’unica strada sicura ora come ora è quella della certificazione, che per i crediti più vecchi arriverà in automatico entro il 15 settembre, mentre per tutti gli altri dovrà essere chiaramente richiesta dai titolari in base alle procedure ordinarie.
Il decreto “sblocca pagamenti” (dl 35/2013, convertito dalla l 64) ha ripartito i creditori delle pubbliche amministrazioni in quattro categorie. I primi sono coloro che sono riusciti ad avere subito ciò che gli spettava, grazie alle misure ad efficacia istantanea inserite nel provvedimento. Per questi, ovviamente, la questione è conclusa, visto che non è necessario per le pa comunicare alcunché, né pubblicare in alcun modo gli estremi del pagamento.
Le cose diventano progressivamente più complicate per i restanti tre gruppi, ai quali si applicano regole e meccanismi diversi e non sempre completamente sincronizzati dalla disciplina affrettata e caotica contenuta nel decreto. Alcuni chiarimenti, importanti, peraltro, sono stati dati dal Mef con la circolare n. 30 della Ragioneria generale dello stato, diffusa la scorsa settimana.
A vantaggio di chi vanta crediti sicuri liquidi ed esigibili al 31/12/2012 ma non ha ancora visto i pagamenti, l’art. 6 comma 9, del dl 35 ha stabilito l’obbligo per le pa debitrici di comunicare entro lo scorso 30 giugno, l’importo e la data entro la quale verrà disposto il pagamento. La comunicazione poteva essere fatta o a mezzo posta elettronica certificata, ovvero grazie ad altri canali che presentassero le stesse garanzie di puntualità nella consegna.
Come spiegato dalla circolare n.30, tuttavia, questo obbligo riguardava solo i debiti rispetto ai quali le pa fossero in grado di prevedere con certezza la data di pagamento. Dunque, chi non è stato compreso negli elenchi, che le pa dovevano rendere noti sul loro sito entro il 5 luglio, non dispone di strumenti di tutela efficaci; eventuali solleciti hanno un semplice valore dimostrativo, ma non sono vincolanti per i soggetti debitori.
Chi, invece, ha ricevuto la comunicazione può trovarsi in due situazioni differenti. Se la data di pagamento è ravvicinata, conviene aspettare la scadenza, ovviamente controllando la puntualità del saldo. Se, viceversa, è indicata una data molto lontana, il 2014 ad esempio, conviene considerare anche la possibilità della certificazione, che spalanca le porte alla possibilità di cedere il credito o di compensarlo con eventuali debiti fiscali.
Se il pagamento arriverà dopo il 15 settembre, la certificazione dovrà essere rilasciata in automatico entro tale data, grazie alla piattaforma telematica predisposta dal Mef. Lo prevede l’art. 7, comma 4, del dl 35, che obbliga le pa a comunicare l’elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, non estinti, specificando che tale comunicazione corrisponde a certificazione degli stessi. Il processo di certificazione automatica si applica, ovviamente, anche ai crediti per i quali non è stato possibile indicare la data di pagamento e che, quindi, sono stati esclusi dalle comunicazioni effettuate entro il 30 giugno.
Al creditore è concessa la possibilità di segnalare l’importo e gli estremi identificativi del proprio credito; nel dubbio, conviene farlo, impiegando i facsimili messi a disposizione dalle associazioni di categoria. In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione di uno o più debiti, il creditore può richiedere le necessarie correzioni e integrazioni. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta senza che l’amministrazione interessata abbia provveduto ovvero espresso un motivato diniego, il creditore può presentare istanza di nomina di un commissario ad acta, mediante la stessa piattaforma elettronica, con oneri a carico della pa inadempiente.
Per facilitare questi controlli, è previsto che ogni pa debba pubblicare il piano dei pagamenti sul proprio sito, nella sezione “Amministrazione trasparente”. Per i crediti maturati dopo la fine del 2012, la procedura di certificazione automatica non si applicherà più; dal prossimo anno, infatti, le pa dovranno effettuare, entro il 30 aprile, una trasmissione con effetti meramente ricognitivi.
Dunque, chi vorrà impiegarli ai fini della cessione o della compensazione dovrà attivarsi e richiedere la certificazione secondo le procedure ordinarie, che comunque continuano ad applicarsi anche nel 2013.
Fonte: Leggioggi.it
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