Il provvedimento sottolinea come i comuni facenti parte delle fusioni realizzate negli anni 2014 e successivi, per un periodo massimo di quindici anni, è concesso un contributo straordinario commisurato ad una quota pari al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti agli stessi enti per l’anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti, ed in misura non superiore, per ciascuna fusione, a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario in caso di enti con popolazione complessivamente inferiore a 100.000 abitanti e in misura non superiore a 10 milioni di euro in caso di enti non derivanti da incorporazioni con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti.
Criteri e termini per il riparto dei contributi ai Comuni facenti parte delle fusioni
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