Da recuperare il maggior disavanzo da mancato accantonamento del rinnovo contrattuale e del mandato del Sindaco

14 Settembre 2022
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L’ente che non accantona le risorse, nel risultato di amministrazione, per la mancata costituzione del fondo per il rinnovo contrattuale e per il salario accessorio, oltre all’accantonamento dell’indennità di fine mandato del Sindaco, genera un maggior disavanzo da recuperare secondo le disposizioni del Testo unico degli enti locali. Sono queste le conclusioni della Corte dei conti della Sicilia (deliberazione n.147/2022).

Le criticità

A seguito della verifica del risultato di amministrazione, il Collegio contabile ha evidenziato come l’ente locale non avesse proceduto all’accantonamento delle indennità di fine mandato del Sindaco, a nulla rilevando la timida giustificazione, giudicata non pertinente che la stessa fosse inclusa negli altri accantonamenti. Inoltre, dal questionario è emerso che l’ente, non avesse costituito il fondo per il rinnovo contrattuale e per il salario accessorio, considerando non motivata il dichiarato ritardo nell’approvazione degli atti, comunicando di aver avviato l’iter per la costituzione dello stesso.

Le indicazioni del Collegio contabile

I giudici contabili hanno premesso come, l’art.148-bis del Tuel preveda che, in caso di accertamento, da parte della competente Sezione regionale di controllo, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti col patto di stabilità interno, è fatto obbligo agli Enti di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità, a superare i rilievi mossi e a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di competenza. Nei casi più gravi, la reiterata violazione delle disposizioni contabili, la mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o la loro mancata attuazione, determina l’effetto di precludere all’Ente inadempiente la realizzazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insostenibilità finanziaria.

Nel caso di specie, tra l’altro, è emerso in sede di istruttoria tra le diverse irregolarità anche quella della mancata costituzione del fondo per il rinnovo contrattuale e per il salario accessorio, oltre all’assenza di “quote accantonate” per indennità fine mandato del sindaco. Ciò obbliga l’ente alla rideterminazione del risultato di amministrazione e del recupero del conseguente maggior disavanzo, previa puntuale parificazione delle contabilità con l’Istituto tesoriere e valorizzazione di tutte le voci contabili previste.

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