Danni erariali e violazione degli obblighi di trasparenza per mancato invio del certificato dei bilanci al Ministero dell’Interno

30 Settembre 2019
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Il mancato trasferimento delle certificazioni al Ministero dell’Interno, ai sensi dell’articolo 161 del TUEL, può essere foriero di danno erariale pari almeno agli interessi inutilmente corrisposti al tesoriere per le anticipazioni di cassa che non si sarebbero avute qualora l’adempimento avesse permesso all’ente di ricevere le risorse finanziarie relative al Fondo di Solidarietà Comunale bloccate dal Ministero proprio a causa dell’inadempienza dell’ente locale. In modo non dissimile è stato censurato il comportamento dell’Organo di revisione, reo di non aver trasmesso la relazione al rendiconto di alcuni esercizi finanziari stante il suo obbligo previsto dall’art. 239 comma 1 lett. d) del TUEL, tanto da investire il Consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili al fine di valutare l’applicazione di eventuali sanzioni disciplinari. Sono queste le conclusioni cui è pervenuta la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, con la deliberazione n.68 del 19 settembre 2019.

Il riscontro sui dati non inviati dall’ente

All’esito del controllo dei conti di un Comune, il magistrato istruttore della Corte del Piemonte, prendeva atto della mancata trasmissione della relazione sul rendiconto 2016 da redigere ed inviare ai sensi dell’art. 1 commi 166 e ss., della legge n. 266 del 2005 e nel contempo invitava l’Ente ad “adottare i provvedimenti organizzativi necessari per la tempestiva compilazione e invio alla Sezione regionale di controllo della relazione sul rendiconto 2016”, riservandosi l’adozione di ogni provvedimento utile per procedere all’autonomo accertamento delle cause della mancata trasmissione, anche al fine di verificare quale fosse la situazione finanziaria e gestionale dell’Ente. Nonostante l’intimazione l’ente risultava ancora inadempiente anche per l’esercizio successivo per il quale non risultavano trasmesse né la relazione al bilancio preventivo 2018-2020 né la relazione ai rendiconti 2016 e 2017.

Inoltre, dall’esame dei dati sul presenti sulla BDAP e sulla banca dati del Ministero dell’Interno – Finanza Locale e sulla banca dati SIOPE, venivano riscontrate situazioni di incongruenza e la mancanza delle relazioni dell’Organo di revisione contabile, tanto che il magistrato istruttore chiedeva all’Ente chiarimenti in ordine ai contestati inadempimenti, rammentando le connesse sanzioni (dall’articolo 9 comma 1-quinquies del D.L. n. 113 del 2016 e D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 in materia degli obblighi di trasparenza) ed alle diverse criticità riscontrate dall’esame dei dati finanziari di bilancio 2016 e 2017 nonché la trasmissione della documentazione mancante.

Le giustificazioni dell’ente locale

In considerazione delle diverse inadempienze riscontrate, l’ente inviava per l’esercizio 2016 la deliberazione consiliare avente ad oggetto “l’esame e l’approvazione del rendiconto della gestione esercizio 2016” con i relativi prospetti finanziari, da cui emergevano incongruenze rispetto ai dati contabili consultabili dalla BDAP ma non trasmetteva copia della relazione dell’Organo di revisione che non risultava reperibile né sulla BDAP né sul sito istituzionale. Per quanto riguarda l’esercizio 2017 si evidenziava che i dati contabili relativi al rendiconto presenti sulla BDAP non erano coerenti con quelli approvati con deliberazione consiliare impegnandosi alla correzione dei dati mediante una nuova trasmissione degli stessi alla BDAP, anche in questo caso priva della relazione dell’Organo di revisione contabile.

In merito ai chiarimenti richiesti dal magistrato istruttore, il responsabile finanziario riferiva tra l’altro che l’Ente aveva provveduto alla nomina del nuovo Organo di revisione, essendo scaduto il precedente incarico.

La reprimenda all’ente inadempiente

All’esito dei colloqui con l’ente locale, veniva certificato che sia il rendiconto 2017 sia il bilancio preventivo 2017-2019 e 2018-2020 oltre al consuntivo 2018, non risultavano trasmessi al Ministero dell’Interno i relativi certificati ai sensi dell’articolo 161 del TUEL.

Ricorda il Collegio contabile come, l’inadempimento alla trasmissione del certificato, sia duramente sanzionato con la sospensione dei trasferimenti erariali, infatti il comma 3 dell’art.161 dispone che “la mancata trasmissione del certificato, da parte dei comuni e delle province, comporta la sospensione del pagamento delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell’interno, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale”. Secondo il Collegio contabile dai dati presenti sul sito istituzionale del Ministero dell’Interno – Finanza Locale risultavano attribuiti circa 200 mila euro per l’anno 2016, 2017 e 2018, importi questi non trasferiti nel corso del 2016 e del 2018 a causa dei citati inadempimenti. Sul punto l’Ente ha riferito che nel corso del 2018 “sono stati trasmessi i certificati mancanti non trasmessi per carenza di personale e relativi agli anni pregressi”.

Secondo il Collegio contabile la motivazioni addotta dall’ente non può giustificare di per sé l’inadempimento contestato anche in considerazione delle sanzioni gravi ad esso connesse. Tale omissione, tra l’altro reiterata nel corso degli esercizi, ha contribuito a determinare una rilevante crisi di liquidità, ad incrementare il ricorso all’anticipazione di tesoreria, con il pagamento dei relativi interessi nella misura di euro 12.435,94 (precisamente euro 5.633,61 per il 2016 ed euro 6.802,33 come certificato dallo stesso Comune) incidendo negativamente sulla complessiva situazione finanziaria del Comune.

Proprio a fronte dell’inutile pagamento di interessi sulla esposizione debitoria con il tesoriere, dovuta all’inadempimento all’obbligo di trasmissione dei dati, una copia della deliberazione è stata inviata alla Procura regionale della Corte dei conti per possibili danni erariali procurati da tali inadempienze.

La reprimenda all’Organo di revisione contabile

Ulteriori criticità è stata rilevata dalle inadempienze dell’Organo di revisione contabile dell’ente locale con riferimento alla mancata trasmissione della relazione al rendiconto che avrebbe dovuto redigere ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. d) del TUEL. Il Collegio contabile ha, pertanto, rilevato un evidente inadempimento da parte del revisori degli obblighi previsti dall’art. 239 del TUEL in spregio al dovere di diligenza qualificata di cui al successivo art. 240 TUEL. Inoltre, non essendo acquisite le dette relazione dalla BDAP, non risulta possibile per il Collegio contabile sapere se il revisore unico dei conti p.t. abbia o meno svolto tale compito istituzionale cui sono connesse importanti conseguenze non solo per l’organo inadempiente ma anche per l’ente. A tal fine si ricorda quanto previsto dall’articolo 9 comma 1-quinquies del D.L. n. 113 del 2016 in forza del quale “in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l’invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l’approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall’articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E’ fatto altresì’ divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo”.

A causa di questi inadempimenti, il Collegio contabile ha inviato al Consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, al fine di un esame approfondito delle inadempienze dell’Organo di revisione pro tempore, per valutare l’applicazione di eventuali sanzioni disciplinari.

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