I comuni che non attuano la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani rispondono anche di danno erariale: infatti, l’inerzia degli amministratori nell’attuare le prescrizioni legislative o le eventuali ordinanze commissariali in merito, comporta un maggior costo di conferimento dei rifiuti negli impianti di smaltimento, nonché il mancato introito derivante dalla cessione del materiale recuperato e il maggior costo della cosiddetta «emergenza rifiuti»; tutte poste di danno che non possono essere addebitate alla collettività, ma agli stessi amministratori che, in maniera negligente, nulla hanno fatto per avviare seriamente la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.
(Corte dei conti-Campania, sentenza n. 1492 del 9 dicembre 2009)
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