Danno erariale al responsabile finanziario per mancata attivazione della polizza assicurativa

22 Maggio 2023
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La mancata attivazione della polizza assicurativa, ai fini del risarcimento del danno per un incidente occorso ad un cittadino per una buca sul manto stradale, ha coinvolto il responsabile finanziario davanti alla giustizia contabile per non aver attivato, a copertura del danno richiesto nonostante il sollecito del cittadino, la polizza assicurativa. La Corte dei conti della Sardegna (sentenza n.66/2023) ha confermato il danno erariale, dopo aver detratto la franchigia dovuta dall’ente all’assicurazione per ciascun sinistro, ed avere detratto la responsabilità per altri soggetti non convenuti in giudizio.

Il fatto

La Procura contabile ha citato in giudizio il responsabile finanziario per cola grave, non avendo attivato la polizza assicurativa riguardante il danno nei confronti di un cittadino per una caduta a causa di una buca posizionata sul manto stradale vicino la fermata del mezzo pubblico. Nonostante la richiesta della cittadina infortunata, a seguito della compilazione e firma di apposito modulo di richiesta del risarcimento, indirizzata al responsabile finanziario di voler comunicare una eventuale compagnia di assicurazione cui rivolgersi, ma non avendo risposto alla richiesta la quantificazione del danno è stata ottenuta senza coinvolgere la compagni assicurativa. La Procura ha, pertanto, quantificato il danno erariale a carico della colpa grave del responsabile finanziario pari alla differenza tra quanto corrisposto per il danno e la franchigia dovuta a pronte della polizza non attivata presso la compagnia assicuratrice. Infatti, dalla documentazione acquisita sulla polizza assicuratrice, era previsto che, tra i rischi compresi nella copertura vi erano anche quelli per i danni derivanti da mancanza o da insufficienza della segnaletica stradale o da omissioni nella manutenzione stradale, quali quelli oggetto della richiesta di risarcimento. Il contratto di assicurazione prevede, inoltre, che in caso di sinistro, il contraente debba darne avviso scritto alla compagnia assicuratrice o all’intermediario entro 30 giorni lavorativi dal momento in cui ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria. In questo caso, il medesimo contratto con l’assicurazione, ha previsto che la compagnia assicuratrice, a nome dell’assicurato, assume la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, designando, ove occorra, legali o tecnici, i cui onorari non sarebbero riconosciuti al di fuori di tale scelta, fermo restando una franchigia per ciascun sinistro da porre a carco dell’ente locale. Il Segretario comunale, al fine di evitare ulteriori spese di giudizio a carico dell’ente, ha negoziato un importo poi accettato dal cittadino per il danno ricevuto, con successivo accordo transattivo. Per la Procura, pertanto, la responsabilità è dovuta alla colpa grave del responsabile finanziario per non avere avviato nel termine di 30 giorni dall’istanza presentata dal cittadino, alle doverose comunicazioni alla compagnia assicurativa. In ragione dell’omissione dell’adempimento, nessuna responsabilità avrebbe potuto essere attribuita al responsabile tecnico. Inoltre, a sire della procura, non sarebbe stato evidente il coinvolgimento, reclamato in sede di contraddittorio, del responsabile del procedimento che aveva curato l’istruttoria, in quanto prima di verificare la posizione dei dipendenti del proprio ufficio sarebbe stato onere, in ragione dei termini brevi previsti nel contratto, attivare la comunicazione alla compagnia assicuratrice, cosa che non è stata adempita dal responsabile.

La difesa del dipendente

A differenza di quanto sostenuto dalla Procura, il responsabile finanziario ha evidenziato che la competenza alle comunicazioni fosse intestata al responsabile del procedimento, non evocato in giudizio, nonostante la richiesta. Infatti, a dire del convenuto, il responsabile del procedimento si occupava della trasmissione degli atti afferenti alle richieste di risarcimento pervenute al broker/Compagnia di Assicurazione dell’Ente e di curare i rapporti con la medesima e con altri soggetti a vario titolo interessati. Pertanto, a dire della difesa, è documentato come il responsabile finanziario evocato in giudizio non esercitasse alcuna funzione o potere di gestione relativi ai contratti di assicurazione e ai rapporti da essi derivanti, né al medesimo potevano essere “estese” le responsabilità proprie ed esclusive dei soggetti che istituzionalmente esercitano tale attività. Era, pertanto, addebitabile il danno al solo Responsabile del procedimento, l’unico soggetto munito del potere/dovere di svolgere ogni attività relativa all’esecuzione del contratto di assicurazione e responsabile dei rapporti e delle obbligazioni da esso derivanti. Inoltre, il Segretario comunale ha aderito, in assenza di un suo coinvolgimento alla nomina di un legale, il quale abbia ritenuto di non coinvolgere in alcun modo l’Assicurazione nel procedimento di negoziazione assistita, costituiscono circostanze idonee e sufficienti a interrompere il nesso di causa tra evento (astrattamente) lesivo e danno verificatosi.

La conferma del danno erariale

Per il Collegio contabile non vi posso essere dubbi sulla colpa grave del responsabile finanziario che, in qualità di responsabile apicale avrebbe dovuto occuparsene anche a fronte della sua iniziale risposta al cittadino richiedente il risarcimento del danno. Tuttavia, nel condurre l’istruttoria volta ad accertare eventuali responsabilità di soggetti diversi dal Comune, il convenuto ha omesso l’adempimento fondamentale da compiersi nel termine contrattualmente stabilito dalle parti che avrebbe evitato il prodursi del danno. A tal fine, il collegio contabile precisa come, nella sfera applicativa della colpa grave, rientrano sia l’attività materiale che quella provvedimentale, legata cioè al procedimento amministrativo, scindibili in due categorie: attività non soggetta a rischio e attività che, secondo caratteristiche oggettive, può essere definita rischiosa. Nel primo caso, quale quello all’esame, il comportamento da tenersi richiedeva, da parte dell’agente, l’impiego di diligenza e perizia ordinarie, in quanto la condotta andava conformata a norme rigide (o a procedimenti autonomamente normati) o ad attività semplici, la cui sola violazione o inosservanza integra, di per sé, il prescritto requisito soggettivo. Nel caso di comportamento omissivo, infine, la gravità della colpa discende dalla consapevolezza dell’omissione. L’agente pubblico che è tenuto a un comportamento e che professionalmente deve prevedere l’evento che ne deriva (danno) ne accetta la verificazione. Pertanto, nel caso di specie, sul fatto che il semplice inoltro della denuncia non fosse compito specifico del Dirigente del Settore Finanziario dell’Ente, tale circostanza non vale a escludere la responsabilità di quest’ultimo ma, al più, può rilevare al fine di valutare fattori estranei alla condotta dello stesso, o la sussistenza di corresponsabilità personali di altri soggetti in ragione dell’organizzazione del Comune. Pertanto, acclarata la colpa grave del convenuto, quantificazione del danno a lui ascrivibile deve essere ridotto per tenere conto del contributo causale di altro soggetto, con conseguente dimezzamento del danno evidenziato dalla Procura.

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