Danno erariale al RUP a seguito della restituzione del finanziamento accordato

28 Marzo 2024
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Se per realizzare un’opera pubblica è necessario procedere in via preventiva all’espropriazione di un terreno, la mancanza di tale importo, nel quadro economico dell’opera pubblica, con successiva restituzione del finanziamento accodato, conduce al danno erariale del RUP. Conclusioni confermate dalla Corte di appello sentenza n. 74 dell’8 marzo 2024 che ha rigettato il ricorso del RUP condannato in primo grado.

La vicenda

Il dirigente di un Ente Parco che aveva assorbito, nell’opera pubblica finanziata con risorse regionali, è stato condannato per danno erariale per la restituzione del finanziamento a causa della mancata preventiva verifica, all’interno del quadro economico, delle spese necessarie all’espropriazione di una parte dei terreni in cui doveva realizzarsi l’opera pubblica. Il TAR adito dall’impresa, a fronte dell’avvio del procedimento di revoca dell’affidamento, rilevava la carenza di alcune condizioni di cantierabilità dell’opera, in quanto le aree sulle quali avrebbero dovuto insistere le opere non erano nella piena ed effettiva disponibilità dell’Ente ed erano venute meno le risorse destinate alla realizzazione dell’intervento, in ragione della revoca del finanziamento. Il TAR, nella sentenza di merito, riconosciuta la legittimità dell’annullamento della aggiudicazione, riteneva, tuttavia, sussistente la responsabilità precontrattuale dell’amministrazione committente per la mancata stipulazione del contratto, con il conseguente diritto della aggiudicataria ad ottenere il risarcimento del danno commisurato alle spese sostenute per la partecipazione alla gara. A causa del pagamento della sentenza mediante riconoscimento del debito fuori bilancio, il RUP è stato condannato in primo grado per danno erariale pari alle somme erogate. La Corte dei conti, in primo grado, ha ritenuto la illiceità della condotta contestata, connotata da colpa grave, considerato che il convenuto, nella duplice qualità di RUP e direttore dell’Ente, aveva avuto piena disponibilità del procedimento, nonché piena contezza della antigiuridicità dei comportamenti.

Avverso la sentenza di condanna erariale il convenuto ha proposto appello contestando la ritenuta illiceità delle condotte poste in essere nell’ambito del procedimento oggetto del giudizio, nella qualità di RUP e di direttore dell’Ente Parco. In particolare è stato evidenziato come, l’iter che aveva condotto all’aggiudicazione, era stato curato da tre funzionari tecnici che avevano anche assunto le funzioni di supporto al RUP. In altri termini, la responsabilità amministrativa avrebbe dovuto essere loro contestata in ragione dell’omissione della preventiva verifica dell’espropriazione di un terreno necessario per la realizzazione dell’opera pubblica. D’altra parte la citata verifica sarebbe stata compiuta in contraddittorio con il progettista e, dalla stessa, avrebbero dovuto emergere ed essere relazionate al RUP, se sussistenti, quelle manchevolezze costituenti il fondamento delle illiceità poste a carico dell’appellante.

La conferma del danno erariale

La Corte di appello erariale ha confermato la responsabilità amministrativa del RUP, rigettando la domanda di appello. Infatti, le illegittimità riscontrate nel procedimento che ha condotto all’affidamento, unitamente alla mancata previsione, nel quadro economico e in bilancio delle somme necessarie per l’acquisto dei terreni sui quali avrebbe dovuto insistere l’opera, nonché la perdita del finanziamento a valere sui fondi regionali, imponevano l’annullamento della procedura di gara e, pertanto, la responsabilità del danno conseguente alla mancata stipulazione del contratto non è derivata dal provvedimento di annullamento, ma dalle condotte antecedenti, tutte poste in essere dal RUP. In particolare, non v’è dubbio che, al momento della aggiudicazione definitiva della gara erano scaduti sia il termine fissato dall’ente finanziatore per la conclusione dei lavori, che il termine per la relativa rendicontazione e, pertanto, a quel momento, l’opera era sostanzialmente priva di copertura finanziaria. Pertanto, l’appellante, quale responsabile unico del procedimento e direttore dell’Ente, per un verso, poneva in essere le condotte violative della disciplina sugli appalti, alcune delle quali pure pregiudizievoli della cantierabilità dell’opera e, per altro verso, procedeva all’aggiudicazione della gara in assenza di copertura finanziaria, essendo scaduti i termini di realizzazione dell’opera e di rendicontazione, cui era subordinata la concessione del finanziamento. Sono proprio tali condotte che sono state oggetto del risarcimento all’impresa aggiudicataria dei lavori da parte del TAR, esborsi che rientrano nel cosiddetto danno erariale indiretto da porre carico del convenuto.
Il Collegio contabile, pertanto, ha rigettato la domanda del convenuto e condannato il medesimo alle spese di giudizio, stante la soccombenza.

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