Danno erariale in caso di mancato adeguamento alle sanzioni previste per violazione del patto di stabilità (pareggio di bilancio)

12 Settembre 2018
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Il Consiglio comunale che abbia votato a favore, il responsabile finanziario che abbia reso il parere contabile (esteso al Segretario comunale che lo aveva sostituito) e il revisore dei conti nel caso in cui abbia espresso parere positivo sull’approvazione dei rendiconti di gestione, rispondono di danno erariale in caso di mancato adeguamento alle limitazione imposte dalla normativa agli enti che sforano i vincoli di finanza pubblica. Tali sono le conclusioni cui è pervenuta la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale della Puglia, nella sentenza 31/08/2018 n.611.

I rilievi della Procura

La Procura contabile rinviava a giudizio per danno erariale tutti i componenti del Consiglio Comunale che aveva votato favorevolmente ai conti consuntivi, il responsabile del servizio finanziario per il parere positivo alle citate deliberazioni e i revisori dei conti che aveva espresso i proprio parere favorevole, nonostante vi fossero state violazione ai vincoli di finanza pubblica che avrebbero imposto da un alto, all’ente locale adeguate misure correttive ai propri conti, come segnalate dalla magistratura contabile di controllo, e dall’altro lato il contenimento della spesa corrente non attuata. Per quest’ultima posta di danno erariale l’art.31, comma 26, della L. n. 183/2011, dispone che in caso di mancato rispetto del PSI, l’ente locale inadempiente, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza, oltre ad altre limitazioni, non può impegnare spese correnti in misura superiore all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio e non può ricorrere all’indebitamento per gli investimenti. Lo stesso organo di revisione contabile nei pareri resi segnalava in modo espresso la violazione nei conti consuntivi per sforamento della spesa media del triennio precedente. Inoltre, a fronte delle criticità riscontrate e perpetuate in diversi anni l’ente locale dichiarava il dissesto. Si precisa come, da un successivo riscontro contabile il patto di stabilità (ora pareggio di bilancio) non veniva conseguito per molti anni (dal 2010 al 2012) senza applicazione negli anni successivi delle misure sanzionatorie previste dalla normativa, a nulla rilevando le giustificazioni da parte dell’ente locale dell’impossibilità a comprimere ulteriormente la spesa. La Procura, pertanto procedeva alla quantificazione del danno erariale, a fronte dello sforamento del patto di stabilità per gli anni 2011, 2012 e 2013 per aver superato le spese di tali anni le medie dei trienni 2008-2010, 2009-2011, e 2010-2012, rispettivamente, di € 147.818,94 nel 2011, di € 753.058,42 nel 2012, e di € 667.367,45 nel 2013. Secondo la Procura tali fatti configurano una fattispecie di danno erariale sub-specie di indebita erogazione di risorse in presenza di un vincolo di natura sanzionatoria – applicato in forma di limitazione alla spesa – derivante dall’esplicita disposizione normativa. Sul punto il PM contabile richiama la giurisprudenza resa dalla Corte dei conti in casi analoghi, affermando che l’approvazione di un rendiconto da cui emerge che nel corso del precedente anno non siano stati adottati i provvedimenti utili per il ripristino di una corretta gestione finanziaria – comportandosi come se i vincoli del patto di stabilità fossero stati rispettati – determina un grave nocumento al generale equilibrio della finanza pubblica (Corte dei conti Sez. Piemonte n. 6/13 del 16 gennaio 2013, confermata da Sezione III Centrale, sent. n. 482/2016).

Si difendono i consiglieri comunali evidenziando la mancanza di colpa grave per non avere contezza dello sforamento del patto anche a fronte del parere positivo del responsabile finanziario e del revisore dei conti.

La conferma del danno da parte del Collegio contabile

I giudici contabili evidenziano in via preliminare, così come rilevato dalla Procura, che costituisce danno erariale il maggior esborso che si è sostenuto a causa della mancata applicazione delle limitazioni finanziarie conseguenti al mancato rispetto del patto di stabilità interno nell’esercizio precedente, in quanto l’ente viene a sostenere una spesa normativamente vietata a causa del superamento dei vincoli di finanza pubblica.

Nel caso di specie si verifica una condotta di amministratori che, avallati dai competenti funzionari pubblici,

hanno approvato un rendiconto inveritiero, comportandosi come se il patto di stabilità dell’esercizio di riferimento fosse stato rispettato nonostante le contrarie evidenze contabili segnalate dall’organo di revisione contabile, evitando di applicare le conseguenti limitazioni finanziarie e consentendo, per l’effetto, l’effettuazione di spese vietate, in presenza di un vincolo di natura sanzionatoria. Inoltre, essendo grave l’irregolarità sono prive di pregio le argomentazioni dei consiglieri comunali secondo le quali gli stessi non si siano avveduti dello “sforamento” del ridetto PSI, specie alla luce degli specifici rilievi via via interposti dall’organo di revisione contabile.

Secondo il Collegio contabile, pertanto, sussistono elementi di responsabilità a carico dei convenuti, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, rappresentato dal dolo, che è ravvisabile nel pervicace atteggiamento di proseguire nella condotta illecita nonostante ben tre pareri contrari del revisore, in assoluto spregio alla normativa vigente in tema di vincoli derivanti dal patto di stabilità.

 

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