Le indicazioni del Collegio contabile
Il dubbio del Comune, per il Collegio contabile, non pare rifletta le chiare indicazioni della normativa, essendo la stessa estremamente ampia, applicandosi a tutti gli “organi collegiali, anche di amministrazione” degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche. La a suo tempo i giudici contabili lombardi (deliberazione n.155/2011) avevano modo di chiarire che “… sicuramente dopo l’entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2010, convertito nella legge 122 del 2010 e, in particolare, della previsione contenuta nel comma 2 dell’art. 6, non è più possibile attribuire alcun compenso ai soggetti che facciano parte di organi collegiali delle Istituzioni o delle Aziende Speciali. Infatti, se è vietato corrispondere compensi agli amministratori di enti pubblici dotati di personalità giuridica e completa autonomia gestionale e statutaria, se questi ultimi ricevono contributi da enti pubblici, a maggior ragione non possono essere riconosciuti compensi a soggetti che facciano parte di organi collegiali di organismi strumentali che dipendano finanziariamente e giuridicamente dall’ente locale di riferimento, a nulla rilevando che la dipendenza finanziaria si manifesti sotto forma di contribuzione o sia invece connessa con le tariffe stabilite per le prestazioni erogate in favore dell’ente locale tramite apposito contratto di servizio, o sia stabilita nello statuto sotto forma di obbligo giuridico di ripianare i costi sociali dell’attività di gestione a pareggio del bilancio. La ragione del contenimento dei costi per gli organi di amministrazione di Aziende Speciali, o di Istituzioni, riposa anche sul rilievo che l’amministratore o il mero componente dell’organo collegiale operante in seno all’ente strumentale non altra attività compie se non la medesima attività istituzionale dell’ente locale costituente. Appare pertanto fondata la scelta del legislatore di evitare la duplicazione di compensi per remunerare le medesime funzioni amministrative perseguite dall’ente strumentale, ma imputabili direttamente all’ente locale costituente” chiarimenti da parte delle amministrazioni centrali”.
Inoltre, evidenzia il Collegio contabile, come l’art. 25, comma 2, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, ha aggiunto, all’art. 114 del TUEL (d. lgs. n. 267/2000), il comma 5-bis, che assoggetta anche le aziende speciali e le istituzioni – a far data dal 2013 – ai vincoli del patto di stabilità interna, secondo modalità da definire con decreto interministeriale.
La stessa Corte Costituzionale, con la Sentenza 27 giugno 2012, n. 161, ha ritenuto l’eccezione fondata nella parte in cui la disposizione del citato DL n. 78/2010, “afferma in modo incontrovertibile il principio di gratuità della partecipazione ad organi di enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche … .Nella locuzione generale di enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche rientrano non solo quelli che ricevono erogazioni finanziarie bensì tutti quelli che ricevono qualunque beneficio in risorse pubbliche, in grado di incrementare le componenti attive del bilancio dell’ente destinatario o di diminuire quelle passive. …”
Concludono i giudici contabili come, rientri nella piena responsabilità degli enti locali, qualora non l’avessero ancora fatto nonostante il lungo tempo trascorso dall’entrata in vigore della richiamata norma di riduzione della spesa, adeguare gli atti con cui hanno disciplinato eventuali indennità di funzione agli organi delle istituzioni o delle aziende speciali. La violazione, com’è chiaramente disposto dalla norma in questione, è punita con la sanzione della responsabilità erariale e della nullità degli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati.
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