Danno erariale per il responsabile finanziario che non applica la sanzione sul tributo e rateizza in assenza del ruolo

9 Aprile 2019
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È indubbio che i tributi dovuti reclamati con solleciti e, quindi, non iscritti a ruolo non possono essere rateizzati dal responsabile dell’imposta in assenza della sanzione da applicare mediante ruolo. In caso di violazione di tale principio il responsabile dell’imposta è soggetto al danno erariale. Queste sono le conclusioni cui è giunta la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Basilicata con la sentenza n.5/2019.

La vicenda

Il Sindaco di un comune ha chiesto un’attività di monitoraggio finalizzata a verificare il puntuale ed esatto adempimento degli obblighi tributari verso il Comune da parte degli Amministratori e del Consiglieri comunali. Da tale indagine è emerso che un ex Sindaco ed amministratore di una Società non avendo corrisposto per due anni la TARSU, dopo alcune sollecitazioni effettuava il pagamento rateale e senza la maggiorazione della sanzione e degli interessi. La Procura della corte dei conti rinviava a giudizio il responsabile finanziario a fronte del danno erariale corrispondente ai mancati versamenti delle sanzioni tributarie e della rateizzazione concessa. La Procura ha rinviato a giudizio in responsabile finanziario non ritenendo soddisfacenti le sue giustificazioni. In particolare il convenuto, replicando nel medesimo modo in sede di giudizio di conto, indicava secondo alcune indicazioni dei giudici di legittimità e delle dottrina, come la particolare modalità di liquidazione e di riscossione del tributo in argomento, anche se privo della rituale e conosciuta forma del “ruolo coattivo”, fosse caratterizzato dalla “officialità” della liquidazione, e dunque assimilabile comunque ai “tipi” del “ruolo spontaneo”, definito proprio attraverso la liquidazione del tributo “ex officio” formato attraverso un documento di “avviso di pagamento”, e dunque non riconducibile, almeno nel periodo di vigenza della “vecchia” TARSU, alle procedure di autoliquidazione del tributo, alle cui esclusive modalità di determinazione liquidativa è da ritenersi correlato il sistema sanzionatorio di cui parte attrice contesta la mancata applicazione.

La decisione del Collegio contabile

Al fine di poter verificare le giustificazioni del responsabile finanziario, il Collegio contabile ha verificato che il Regolamento TARSU del Comune nella parte relativa alle sanzioni richiamava il sistema sanzionatorio di cui all’art.76 del D.Lgs. n.507/1993 (istitutivo della TARSU) per i casi di omessa o infedele denuncia. In ordine, alle modalità di accertamento e riscossione del tributo, il medesimo Regolamento richiama gli artt.71 e 72 del predetto Decreto che disciplinano le modalità di liquidazione del tributo (effettuate sulla scorta delle denunce presentate dal contribuente nonché degli accertamenti e delle variazioni eventuali), nonché quelle di riscossione (costituite dalla iscrizione in ruoli a cura del funzionario responsabile). In altri termini il regolamento del Comune effettuava il rinvio alla normativa nazionale con esclusione, quindi, di qualsiasi autonomia operativa pure riconosciuta dalla potestà regolamentare. Pertanto, l’assenza della riscossione TARSU attraverso la formazione del ruolo rende, di conseguenza, inapplicabile la deroga alla operatività del sistema sanzionatorio statale in materia di ritardato pagamento di tributi delineato dall’art.13 del D.Lgs. n.471/1997 che, nel prevedere l’irrogazione di una sanzione amministrativa del 30% sul mancato, o parziale, adempimento, alle prescritte scadenze dei versamenti dell’imposta risultante dalla dichiarazione. In altri termine nel caso di specie trova applicazione l’art.13, comma 3, della legge secondo cui “… Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto …”. In altri termini, l’applicazione delle sanzioni amministrative ed accessorie sui tributi non pagati, anche in misura frazionata, discende dal complessivo sistema sanzionatorio  generale delineato in materia dal legislatore che, riservando all’area dei tributi riscossi a mezzo ruolo una deroga “oggettiva”, ha inteso estenderne al rimanente spazio di diversa riscossione la piena operatività. Nel presente quadro legislativo, il responsabile finanziario che abbia definito le ripetute inadempienze attraverso una rateizzazione frazionata in dieci mensilità, con una “sanzione” rispettivamente di pochi euro, a dispetto di ogni principio informatore della corretta esazione delle entrate locali, destinate ad assicurare dignitose condizioni di cura di servizi in favore della collettività amministrata, soggiace al danno erariale corrispondente alle minori entrate del Comune. Il danno è, pertanto, da calcolare alla mancata applicazione della sanzione del 30% sugli importi dei tributi non versati alle programmate scadenze.

In merito al potere di riduzione conferito alla Collegio contabile, l’importo è stato ridotto in considerazione della “storia professionale” del convenuto, non segnata da alcuna contestazione o inadempienza, e nelle peculiari modalità di sviluppo del procedimento culminato nella rateizzazione priva di sanzione, evidentemente anche frutto di ritardi organizzativi e lacune cognitive di natura professionale non addebitabili ad esclusiva responsabilità del solo responsabile finanziario.

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