Danno erariale per il rimborso delle spese di viaggio del Sindaco per la presenza nell’Ente locale (seconda parte)

7 Giugno 2023
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La Corte dei conti ha, tuttavia, escluso al danno erariale la posta contabile riferita alle spese di viaggio sostenute dal sindaco per le funzioni delegate, ma esercitate in proprio, non potendo entrare i giudici contabili nel merito di scelte discrezionali operate dal sindaco.

La conferma del danno erariale

In merito al rimborso delle spese di viaggio con utilizzo del mezzo proprio dell’amministratore fuori sede, è da ritenersi “necessitato” soltanto se finalizzato all’effettivo e obbligatorio svolgimento di funzioni proprie o delegate, e quando ne sia accertata la convenienza economica nei casi in cui il servizio di trasporto pubblico manchi del tutto o non sia idoneo a consentire l’agevole ed utile svolgimento della funzione. In merito alla possibilità di sindacare la valutazione della necessità della presenza in sede, “per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate”, la giurisprudenza delle sezioni giurisdizionali ha chiarito che “le spese di missione degli amministratori locali, involgendo il corretto adempimento di funzioni istituzionali garantite dalla Carta costituzionale, non possono trovare altro limite che non il rimborso delle spese effettivamente sostenute, ovvero di quelle che si sarebbero sostenute utilizzando i mezzi di trasporto pubblici, ai sensi dell’ art. 2 D.M. 4 agosto 2011, nei limiti massimi stabiliti dal CCNL del personale dirigente del comparto Regione – Autonomie Locali (Corte conti Liguria delib. 30 dicembre 2014 n. 77). Allora appare evidente, a dire del Collegio contabile, come il libero accesso alle cariche elettive (cd. munus) di cui all’ art. 51 della Costituzione sia un principio da ribadire in via assoluta come esercizio del principio di eguaglianza, e tuttavia lo stesso principio vada raccordato con un altro principio generale, quale quello della giustificazione e rendicontazione, previsto come principio generale nell’utilizzo del denaro pubblico, rendendo pubblico il rapporto con la comunità amministrata che non si è verificato nel caso di specie. Pertanto, sulla base della normativa e della giurisprudenza contabile emerge che, “le spese di missione degli amministratori locali, involgendo il corretto adempimento di funzioni istituzionali garantite dalla Carta costituzionale, non possono trovare altro limite che non il rimborso delle spese effettivamente sostenute” (Sez. contr. Liguria, sent. n. 77/2014), con la conseguenza che, l’omessa rendicontazione, renderebbe di per sé illegittimi i rimborsi. Di contro, non vengono escluse le funzioni “delegabili”, ossia quelle che l’amministratore potrebbe delegare ma che sceglie di esercitare in prima persona. Infatti, un sindacato sulla scelta dell’amministratore inciderebbe sull’esercizio di una funzione istituzionale garantita dalla Carta costituzionale e pregiudicherebbe il principio del libero accesso alle cariche elettive, anche da parte dei cittadini non abbienti. Pertanto, a fronte di funzioni “delegabili”, ma concretamente non delegate perché esercitate in prima persona dal titolare dell’ufficio, è dovuto il rimborso delle spese sostenute, ovviamente purché:
1) le spese siano state effettivamente sostenute e correttamente documentate;
2) la funzione sia stata concretamente esercitata (diversamente, verrebbe meno la stessa ratio giustificativa del diritto al rimborso);
3) le spese siano state correttamente rendicontate e pubblicizzate, in conformità alle specifiche previsioni normative e regolamentari;
4) non vi sia stato un abuso del diritto al rimborso, che porti ad una macroscopica deviazione dallo schema tipico (come, ad esempio, nell’ipotesi in cui il rimborso venga richiesto più volte per presunti viaggi effettuati nella stessa giornata, a fronte dell’esercizio di funzioni che possono essere chiaramente concentrate in un’unica fascia oraria).

Nel caso in esame, l’effettivo esercizio delle funzioni delegabili (ma concretamente non delegate, perché adempiute in prima persona dal titolare) è stato specificamente dimostrato dai convenuti, attraverso la produzione di copiosa e capillare documentazione, non contestata dal Pubblico Ministero.
Illecito erariale è invece da ricondurre sia nei casi in cui il Sindaco ha chiesto il rimborso per la partecipazione a riunioni alle quali era invece assente, sia per quelle ipotesi in cui ha richiesto il rimborso più volte per l’esercizio di funzioni espletate nella stessa giornata, ad orari estremamente ravvicinati.
Il danno, allora si riduce notevolmente rispetto alla prospettazione avanzata dalla Procura nell’atto di citazione. In questi casi, inoltre, non può sottacersi la responsabilità del segretario e del responsabile della liquidazione della spesa, i quali avrebbero potuto e dovuto prestare maggiore attenzione sia ai verbali delle sedute, per verificare l’effettiva presenza del Sindaco, sia alla compatibilità tra i ristrettissimi orari in cui erano state tenute le sedute del Consiglio e della Giunta ed i tempi di percorrenza tra la sede comunale e la residenza del richiedente. La ripartizione del maggior danno deve essere attribuita al sindaco mentre il restante 50% deve essere attribuito al segretario e al responsabile della liquidazione.

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