Danno erariale per l’inerzia della PA nell’attivare le procedure di recupero dei canoni di affitto

20 Settembre 2021
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Secondo la Procura la mancata registrazione del contratto di locazione conduce alla nullità del contratto stipulato dalla PA con conseguente impossibilità di recuperare le somme dal privato inadempiente e con conseguente rilevazione del danno erariale per la diminuzione delle entrate della PA. Per la Corte dei conti del Lazio (sentenza n.669/2021) a differenza della quantificazione del danno operata dalla Procura, anche a fronte di un successivo principio di diritto del giudice di legittimità, è solo l’inerzia della PA, nel recupero delle somme dovute per morosità, a rilevare quale danno erariale.

La vicenda

Il Presidente di una Università procedeva alla conclusione delle trattative con un privato per l’affitto di un immobile e relativo terreno pertinenziale, prevedendo la durata di sei anni con un canone pattuito in 18.000 euro per ognuno dei primi due anni ed in 100.000 euro per ciascuno di quelli successivi. Il contratto di locazione non veniva registrato all’Agenzia delle Entrate per alcuni anni. A causa della morosità del privato nel corrispondere gli affitti convenuti, la PA ne intimava lo sfratto per morosità. Il privato ricorreva al giudice ordinario il quale, mentre da un lato dichiarava il contratto nullo in quanto non registrato, dall’altro lato condannava la società privata a rilasciare gli immobili ad essa locati ed a pagare i canoni successivi alla data di registrazione del contratto.

La Procura erariale ha, pertanto, convenuto in giudizio il Presidente dell’Università per danno erariale relativa ai canoni non corrisposti per gli anni di mancata registrazione del contratto, unitamente alla sanzione comminata dall’Agenzia delle entrate e alle spese legali sopportate dall’ente pubblico nella controversia.

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Stefano Maini | 2020 Maggioli Editore

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