Il fatto
Il Consiglio di amministrazione di una scuola civica di un ente locale è stato chiamato in giudizio dalla Procura contabile, a seguito della segnalazione del danno erariale, per il versamento disposto da giudice delle differenze retributive di alcuni docenti assunti con contratti di collaborazione coordinata mentre hanno di fatto svolto attività subordinate in quanto assegnati allo svolgimento di compiti amministrativi. Il pubblico ministero contabile, non accettando le valutazioni della difesa dei membri del CDA ha disposto il rinvio a giudizio, addebitando l’intera posta del danno erariale ai convenuti.
L’accoglimento parziale del danno erariale
Per il Collegio contabile non vi sono dubbi sulla responsabilità dei convenuti che, in un arco temporale molto vaso, hanno continuato a rinnovare gli incarichi di collaborazione distraendoli per attività di lavoro amministrativo. Il periodo, tuttavia, del danno erariale prodotto e certificato dalle sentenze del giudice del lavoro, deve essere limitato nel triennio di copertura dell’incarico in seno al Consiglio di amministrazione. Le motivazioni circa una presunta compensazione con le utilità comunque ricevute, sollevata dai convenuti, non è da considerarsi condivisibile. Infatti, nella fattispecie in esame non ricorre nessuna concreta utilità per l’Ente locale, posto che si è trattato dello svolgimento di ordinarie e continuative mansioni esecutive, amministrative e di segreteria, le quali, da un lato, non richiedevano alcuna specializzazione e professionalità in capo ai singoli lavoratori, dall’altro, non si inserivano in particolari progetti o programmi specifici di durata limitata nel tempo, per cui le stesse avrebbero dovuto essere assegnate al personale interno dell’ente locale al fine di scongiurare una illegittima duplicazione dei costi sostenuti per le retribuzioni.
Coglie, invece, nel segno l’eccezione sollevata dai convenuti la responsabilità dell’ente locale che, per molti anni non ha posto in essere alcuna efficace attività di sorveglianza sulle procedure amministrative concernenti il funzionamento della Scuola, contribuendo sul versante del nesso eziologico alla causazione del danno, anche se non evocato dal Procuratore. In altri termini, le condotte antigiuridiche realizzate dai convenuti, in aperto contrasto con le disposizioni normative di riferimento in tema di collaborazioni, si sono potute perpetuare in modo inerziale per un arco temporale pluriennale giovandosi dell’assenza di qualsivoglia verifica in profondità sulla gestione amministrativa e contabile della Scuola. Inoltre, nell’esame del danno erariale, il Collegio contabile ha l’obbligo di tenere conto, anche in astratto, degli eventuali concorsi causali, nella produzione del nocumento erariale, di altri dipendenti o agenti pubblici, pur se non direttamente evocati nella controversia dall’Ufficio Requirente poiché non identificati o, comunque, non convenibili, come nel caso di difetto di colpa grave o di prescrizione, a tal fine provvedendo alla riduzione dell’addebito in favore delle parti in causa, nei limiti delle quote corrispondenti all’effettiva rilevanza causale della loro condotta singolarmente considerata. In questo caso, rimettendo la valutazione al prudente apprezzamento del giudice contabile, è stato possibile stimare un contributo causale di altri soggetti operanti a diverso titolo nell’ambito del suddetto ente territoriale, pari al 40% del pregiudizio accertato. Pertanto, il danno erariale complessivo subito dall’ente locale, quantificato nelle somme indicate nelle sentenze emesse dal giudice civile a favore dei dipendenti, deve essere valutato nel 60% a carico del Consiglieri della scuola civica, con riparto in proporzionale all’apporto causale e decisivo dei vari componenti, con prevalenza della cola al Presidente.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento