Nel dettaglio viene introdotta nel nostro ordinamento una disposizione volta a stabilire che l’IMU non è dovuta in caso di inutilizzabilità e indisponibilità dell’immobile, per il quale sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio (art. 614, comma secondo, c.p.) e invasione di terreni e edifici (art. 633 c.p.), ovvero per i casi in cui l’immobile sia occupato abusivamente, qualora sia stata presentata denuncia o iniziata azione in sede giurisdizionale penale.
Si tratta di una disposizione che neutralizza l’orientamento giurisprudenziale di legittimità affermatosi in merito agli immobili occupati abusivamente. Al riguardo si cita la decisione n. 29868 del 25/10/2021 con la quale la Cassazione ha affermato che il proprietario dell’immobile occupato abusivamente da terzi è tenuto al pagamento dell’IMU. Inoltre con la pronuncia n. 1596 del 19/1/2022 la Cassazione ha affermato che è dovuta l’IMU in ordine ad un terreno occupato abusivamente da terzi. Si segnala altresì la pronuncia n. 2966 del 1/2/2002 con la quale la Cassazione ha affermato che è dovuta l’IMU anche nel caso in cui il proprietario non ha la materiale disponibilità dell’immobile in quanto occupato abusivamente da terzi.
Una parte della giurisprudenza di merito ha invece evidenziato che il titolare di un immobile occupato non trae nessun utile dal suo diritto di proprietà né quello di un godimento diretto del bene, né di un godimento mediato attraverso il conseguimento di un corrispettivo per il suo utilizzo ed è anzi costretto a subire un deterioramento del bene con conseguente diminuzione patrimoniale (CTR Toscana n. 67 del 19/1/2022).
Ebbene, con l’art. 21 del DDL Bilancio 2023 si introduce una nuova lettera g-bis) all’art. 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che esenta dal pagamento dell’IMU gli immobili occupati abusivamente, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.
Il soggetto passivo deve comunicare al comune interessato, secondo modalità telematiche da stabilire con decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa nel momento in cui cessa il diritto all’esenzione.
E’ comunque previsto un ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione, attraverso l’istituzione di un apposito fondo con una dotazione di 62 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023. Le modalità di accesso al Fondo sono definite con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
La stima dei 62 milioni di euro è stata effettuata considerando in primo luogo i dati fonte Federcasa che indicano un numero di 48.000 immobili abitativi di proprietà degli ERP occupati abusivamente (6% del patrimonio abitativo di tali enti). Per tali immobili si stima una perdita di gettito IMU potenziale pari a 26 milioni di euro su base annua. Inoltre, in assenza di altri dati si considera prudenzialmente un numero ulteriori di abitazioni di proprietà di altri soggetti pari a 1/3 del numero indicato da Federcasa come oggetto di occupazioni ai sensi dell’art. 614 c.p., con una ulteriore perdita di gettito IMU su base annua pari a 13 milioni di euro. Inoltre, sulla base di dati Istat risulta un numero annuo di procedimenti penali (non archiviati) per invasione di terreni ed edifici pari a 7122. Considerando prudenzialmente che il 50% di tali reati abbia comportato l’effettiva indisponibilità dell’immobile e che l’occupazione in esame possa riguardare anche fabbricati diversi da quelli ad uso abitativo si stima una ulteriore perdita di gettito IMU su base annua di 34 milioni di euro (23 milioni a titolo di IMU quota Comune e 11 milioni a titolo di IMU quota Stato). Nel complesso quindi si determina una perdita di gettito IMU per le fattispecie sopra indicate pari a 73 milioni di euro su base annua (di cui 62 milioni per i comuni).
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