A seguito di verifica dei conti di un ente locale è emersa la copertura di una partita debitoria derivante da sentenza esecutiva, coperta dall’ente locale nell’anno con appositi stanziamenti nel bilancio di previsione. La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Molise, nella deliberazione 05/12/2018 n.113 ha chiesto spiegazioni all’ente locale.
L’istruttoria
Il magistrato istruttore ha chieste locale di precisare se, per gli oneri previsti dalla citata sentenza, avesse provveduto alla costituzione di un apposito fondo rischi legato al contenzioso o se fosse stato già assunto il relativo impegno di spesa. L’ente ha risposto che si trattava di oneri discendenti da una sentenza esecutiva che sono stati interamente finanziati con risorse appositamente stanziate nel bilancio di previsione, in considerazione dell’assenza tra i residui passivi di poste conservate negli anni, trattandosi di debito risalente nel tempo.
Il principio contabile
Il Collegio contabile, in considerazione dell’assenza di specifico accantonamento ricorda il principio contabile, di cui al punto 5.2 lettera h) dell’allegato 4 /2 al D. Lgs. n. 118/2011, secondo il quale: “Nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell’accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell’ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell’ente, fermo restando l’obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell’esercizio precedente (compreso l’esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio). In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l’accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell’ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell’approvazione del bilancio. In occasione dell’approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione)”.
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