Il caso sottoposto all’attenzione del Collegio contabile riguarda la condanna alla refusione delle spese disposte con sentenze esecutive del giudice di pace, a seguito dell’impugnazione di sanzioni comminate per violazioni al codice della strada. Trattasi, precisa il Sindaco di un comune, di somme molto modeste, anche dell’ordine di poche decine di euro, obbligazioni non previste né quantificabili in precedenza e che occorre, pertanto, ricondurle al complessivo sistema del bilancio pubblico. Tuttavia, in considerazione dei piccoli importi il relativo pagamento non comporta di per sé il recupero degli equilibri di bilancio in senso sostanziale né la destinazione di speciali risorse. In questi casi, sarebbe antieconomico e produttivo di ritardi dell’azione amministrativa proporre di volta in volta al Consiglio comunale il loro preventivo riconoscimento, potendo risolvere agevolmente il problema prevedendo una specifica disposizione nel regolamento di contabilità, di una informativa periodica al Consiglio comunale ed anche alla stessa Corte dei Conti sulle determinazioni di rimborso adottate, in modo da non pregiudicare, in ogni caso, l’eventuale esercizio dell’azione di responsabilità prevista dalla normativa sui debiti fuori bilancio la cui procedura è prevista dall’art.194 del Tuel. Per poter corrispondere in via immediata i modesti importi di condanna sarebbe, infine, opportuno accantonando annualmente sufficienti risorse nel fondo rischi per contenzioso.
La risposta negativa, con le relative motivazioni, è stata resa dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione 20/12/2018 n.368.
Le indicazioni del Collegio contabile
Il problema oggetto di scrutinio riguarda il riconoscimento di un debito derivante da una sentenza di condanna alla restituzione di poche centinaia di euro a causa dell’annullamento di verbali di accertamento per violazioni al codice della strada. La soluzione prospettata dal Comune, secondo il Collegio contabile lombardo, non appare rispettosa della normativa, per le seguenti motivazioni:
- L’ente in presenza di una sentenza esecutiva (o altro provvedimento esecutivo) è tenuto comunque procedere al tempestivo riconoscimento del debito, ricorrendone evidentemente i presupposti di legge ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. a) e consentire, pertanto, alla Procura regionale della Corte dei conti di verificare la sussistenza di una possibile ipotesi di responsabilità erariale;
- il valore della delibera del Consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all’esterno di esso, in tale prospettiva l’art. 194, comma 1, del TUEL rappresenta un’eccezione ai principi riguardanti la necessità del preventivo impegno formale e della copertura finanziaria;
- Inoltre, la funzione svolta dalla delibera consiliare è l’accertamento delle cause che hanno originato l’obbligo, con le consequenziali ed eventuali responsabilità, funzione questa rafforzata dalla previsione dell’invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio.
In base a quanto evidenziato sussiste, nel caso di sentenze esecutive l’obbligo di procedere con tempestività alla convocazione del Consiglio per il riconoscimento del debito, in modo da impedire il maturare d’interessi, rivalutazione monetaria ed ulteriori spese legali. La correttezza di tale condotta è, infine, confermata dal punto 103 del principio contabile n.2.
Pertanto, un regolamento dell’ente che non segua correttamente la procedura prevista dal legislatore sarebbe nullo per violazione di norma imperativa (art.194, comma 1, lett. a) del Tuel) e ciò a prescindere dall’obbligatorio accantonamento delle risorse necessarie per tutelarsi, quantomeno sotto il profilo finanziario, da una probabile soccombenza ed evitare o neutralizzare gli effetti sfavorevoli che ne potrebbero derivare.
La soluzione del Collegio contabile
In considerazione di importi modesti e ripetitivi nel tempo, sarebbe invece legittima, anche prima del riconoscimento da parte del Consiglio del debito determinato dalla sentenza, provvedere al pagamento della somma da corrispondere, condividendo sul punto nel caso specifico le indicazioni Corte dei Conti per la Liguria (deliberazione n.73/2018).
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