La presenza di debiti fuori bilancio alla fine dell’esercizio in attesa del relativo riconoscimento, oltre a rappresentare un fattore di disorganizzazione, è da considerare grave irregolarità contabile specie se vi sia un incremento rispetto all’esercizio precedente. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti della Sicilia (deliberazione n.48/2022) in sede di verifica dei conti di un ente locale.
La verifica
Il Collegio dei revisori dei conti dopo aver segnalato un incremento dei debiti fuori bilancio rispetto all’esercizio precedente, ha stigmatizzato un importo consistente di debiti fuori bilancio da sentenze esecutive ancora non riconosciuti dal Consiglio comunale.
Le indicazioni della magistratura contabile
I giudici contabili hanno chiarito che, in presenza di sentenze esecutive la delibera consiliare “svolge una duplice funzione, per un verso, tipicamente giuscontabilistica, finalizzata ad assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio; per l’altro, garantista, ai fini dell’accertamento dell’eventuale responsabilità amministrativo-contabile. Pertanto, nel caso di sentenze esecutive e di pignoramenti, sussiste, l’obbligo di procedere con tempestività alla convocazione del Consiglio comunale per il riconoscimento del debito, in modo da impedire il maturare di interessi, rivalutazione monetaria ed ulteriori spese legali.
Le indicazioni del Collegio contabile
Il Collegio contabile siciliano, pertanto, non può che evidenziare la criticità emersa in sede di controllo, confermando che la presenza di debiti fuori bilancio costituisce un fenomeno patologico che pregiudica gli equilibri di bilancio e la governabilità dei conti. Come più volte affermato l’insorgenza di tali partite debitorie, anche se riferita a sentenze sfavorevoli immediatamente esecutive, è indubbiamente sintomatica della violazione di principi contabili basilari, tra cui quello che impone di deliberare il bilancio in equilibrio in sede di programmazione e, conseguentemente, preclude, nel corso della gestione, di sostenere spese in mancanza di copertura sui pertinenti capitoli di bilancio. I responsabili dei servizi dell’Ente hanno l’obbligo di effettuare periodiche ricognizioni, ai sensi dell’art. 193 TUEL, ai fini di un monitoraggio costante della situazione gestionale, volto alla tempestiva segnalazione delle passività all’Organo consiliare e all’eventuale rimodulazione dei programmi di spesa per non fare aggravare l’esposizione debitoria complessiva e che quindi si rivela fondamentale prevedere congrui stanziamenti di bilancio o accantonamenti che consentano l’adozione di eventuali variazioni di bilancio in corso di esercizio.
Non può che essere accertato come, in sede di verifica, sia stato evidenziato un incremento dei debiti fuori bilancio da riconoscere rispetto a quelli dell’esercizio precedente, ciò che rappresenta un profilo di irregolarità contabile e criticità per gli equilibri di bilancio, nonché di difformità dalla sana gestione finanziaria.
Corso on-line in diretta
La riscossione coattiva dei tributi comunali
Questioni operative
a cura di Giuseppe Debenedetto
venerdì 1 aprile 2022 ore 10.00 – 12.00
L’attività di riscossione coattiva delle entrate locali è rimasta bloccata per un anno e mezzo (da marzo 2020 ad agosto 2021) ed è gradualmente ripartita da pochi mesi, per cui i Comuni non hanno avuto modo di verificare sul campo le nuove procedure previste dalla Legge n. 160/2019.
Nel frattempo il legislatore è intervenuto sulla governance e sulla remunerazione del servizio nazionale della riscossione (Legge n. 234/2021), anticipando parzialmente quanto previsto dalla Legge delega fiscale (AC 3343), prevedendo la non impugnabilità dell’estratto di ruolo e limitando l’impugnabilità del ruolo (Legge n. 215/2021). Occorre quindi fare i conti con una disciplina resa complessa dal susseguirsi di norme settoriali e norme di portata generale.
Il corso esamina le novità normative in materia di riscossione coattiva, con particolare riferimento alle questioni operative e alla figura del funzionario responsabile della riscossione.
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