Decreto legge semplificazioni. Ricorso a mutui da parte degli enti in riequilibrio finanziario e in dissesto

30 Gennaio 2019
Modifica zoom
100%

Le Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavori pubblici del Senato hanno concluso l’iter degli emendamenti del decreto legge semplificazioni che saranno proposti per la sua conversione in legge. Tra gli emendamenti proposti è previsto anche quello che permette agli enti locali, in procedura di riequilibrio finanziario (art.243-tuel) e in dissesto di poter contrarre mutui in presenza spese di investimento strettamente funzionali all’ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall’Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati. La questione è di fondamentale importanza per tutti i Comuni che hanno, ad esempio, fruito dei finanziamenti relativi al Programma straordinario per le periferie urbane che i commi 913-916 della legge di bilancio 2019 hanno riaperto a partire dall’anno 2019, dopo essere stati stoppati dal d.l.  91/2018.

I mutui per gli enti in riequilibrio finanziario e in dissesto

L’emendamento approvato al decreto legge semplificazioni che approderà in Aula per la relativa approvazione in sede di conversione in legge, previde che “Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 243-bis, al comma 9-bis, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ’’, nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all’ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall’Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati’’.

Le attuali diposizioni del Tuel per gli enti in riequilibrio finanziario (art.243-bis) prevedono che questi enti possono contrarre nuovi mutui in deroga ai limiti di cui al comma 1 dell’articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l’ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio medesimo, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell’esercizio precedente. Restando ferma la citata disposizione, viene aggiunta anche l’ulteriore possibilità la facoltà di contrarre mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all’ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall’Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.

Medesima possibilità viene concessa anche agli enti in dissesto, in deroga ai limiti alla facoltà di contrarre nuovi mutui prevista all’art.249 TUEL. Si ricorda, infatti, che senza della deroga, agli enti in dissesto è inibita la possibilità di contrarre mutui che decorre dalla data della deliberazione di dissesto fino all’emanazione del decreto del Ministro dell’interno che riconosce l’avvenuto riequilibrio stabile del bilancio.

Il bando delle periferie

Le sopra indicate deroghe sono in particolare orientate al bando delle periferie dove, dopo ampio dibattito politico, è stata trovata una soluzione al congelamento delle risorse finanziarie fino al 2020 disposto dal d.l. 91/2018 (circa 96 enti beneficiari). Le disposizioni della legge di bilancio 2019 (dal comma 913 al comma 916) ha previsto ora che:

  • le convenzioni stipulate nell’ambito del Programma producono effetti nel corso dell’anno 2019, ma unicamente con riguardo al rimborso delle spese sostenute e certificate dagli enti beneficiari in base al crono programma;
  • al rimborso delle spese sostenute e certificate si provvede mediante utilizzo dei residui iscritti sul Fondo di sviluppo e coesione per le medesime finalità;
  • entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti beneficiari provvedono all’adeguamento delle convenzioni già sottoscritte
  • le risorse relative alle economie di spesa prodotte nel corso degli interventi rimangono nel Fondo di provenienza, per essere destinate a interventi per spese di investimento dei Comuni e delle città metropolitane. Tale norma è frutto dell’accordo raggiunto in Conferenza unificata il 18 ottobre 2018 tra il Governo e i rappresentanti delle autonomie territoriali.

In questo caso, tutti i comuni in piano di riequilibrio o in dissesto, avranno la possibilità di contrarre mutui con la Cassa depositi e Prestiti tali da evitare il disallineamento di cassa tra i pagamenti ai fornitori, per le prestazioni e i lavori effettuati, e le risorse che saranno trasferite dallo Stato.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento