La pubblicazione all’albo pretorio del Comune è prescritta dall’art. 124 Tuel per tutte le delibere comunali e provinciali, e riguarda non solo le deliberazioni degli organi di governo (consiglio e giunta), ma anche le determinazioni dirigenziali, esprimendo la parola “deliberazione” ab antiquo sia risoluzioni adottate da organi collegiali che da organi monocratici, essendo l’intento legislativo quello di rendere pubblici tutti gli atti degli enti locali di esercizio del potere deliberativo, indipendentemente dalla natura collegiale o meno dell’organo emanante.
(TAR Puglia-Bari, sez. III, sentenza del 27 maggio 2010, n. 2095)
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